(( Art. 17 quinquies
Semplificazione dell'attivita' edilizia
e diritto ai punti di ricarica
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i
seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a
500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita'
alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del
presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri
inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi
regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi
dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si
applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni
pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono
approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
1-bis(abrogato)
1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.».
- Si riporta il testo degli artt. 1102, 1120, 1121 e
1136 del codice civile :
«Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune,
purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto (1108, 2256). A tal fine puo' apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
2. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto
sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso
(714, 1164).».
«Articolo 1120. Innovazioni
1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni.
2. Sono vietate le innovazioni che possono recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino (1138).».
«Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
1. Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
2. Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i
loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera (1108).».
«Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni
1. L'assemblea e' regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio (att. 61).
3. Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la
revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e
i due terzi del valore dell'edificio.
6. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
7. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore (att. 67 s.).».