(( Art. 17 sexies
Disposizioni in materia urbanistica
1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati
con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.
))