(( Art. 17 novies
Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del
mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a
quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente
all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del servizio
domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in
forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del
maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei
veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere da
d) a n), della legge 14 novembre 1995, n. 481:
«2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'
(omissis)
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
(omissis)
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni
dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;».