Art. 21 
 
                         Riduzione dell'iva 
 
  1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito  con
legge n. 111 del 2011, e  successive  modifiche,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter: 
  1) nel primo periodo, le  parole:  «1°  ottobre  2012  fino  al  31
dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013  fino
al 31 dicembre 2013»; 
  2) il secondo periodo e' abrogato; 
  3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate  di
0,5  punti  percentuali»,  sono  sostituite  dalla  seguenti:   «sono
rispettivamente rideterminate nella  misura  dell'11  e  del  22  per
cento»; 
    b) al comma 1-quater: 
  1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»; 
  2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30
giugno 2013»; 
  3) le parole da «a 13.119 milioni  di  euro»  sino  alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013». 
  2. Con la legge di stabilita' per  l'anno  2013  sono  indicate  le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione  della  spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge  n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n.  94  del
2012,))  e  le  disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'eliminazione   o
riduzione  di  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore  fiscale
previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del  decreto-legge  n.  98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011((, come modificato  dal
comma 1 del presente articolo)). I risparmi di spesa  e  le  maggiori
entrate  derivanti  dal  primo  periodo  concorrono,  unitamente   ai
risparmi  di   spesa   derivanti   dai   regolamenti   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,  di
cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,  al  fine  di  evitare
l'aumento,  dal  1°  luglio  2013,  delle   aliquote   iva   previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal  comma
1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   40   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 40 Disposizioni finanziarie 
              1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
          politica economica,  di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 835 milioni di euro per l'anno  2011  e  di
          2.850  milioni  di  euro  per  l'anno  2012.   Le   risorse
          finanziarie di cui al primo periodo per  l'anno  2012  sono
          destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa
          all'anno medesimo. 
              1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
          entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1,  comma
          13, terzo periodo, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220,
          sono resi definitivi con  le  modalita'  ivi  previste.  Le
          entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
          conseguentemente destinate al miglioramento  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
              1-ter. A decorrere  dal  1°  luglio  2013  fino  al  31
          dicembre 2013 le aliquote Iva del 10 e  del  21  per  cento
          sono incrementate di 2 punti percentuali. A  decorrere  dal
          1° gennaio 2014 le predette aliquote  sono  rispettivamente
          rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento. 
              1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non  si
          applica qualora entro il 30 giugno 2013  siano  entrati  in
          vigore provvedimenti  legislativi  in  materia  fiscale  ed
          assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa  in
          materia sociale, nonche' la eliminazione  o  riduzione  dei
          regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  che  si
          sovrappongono  alle  prestazioni  assistenziali,  tali   da
          determinare effetti positivi,  ai  fini  dell'indebitamento
          netto, non inferiori  a  6.560  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013. 
              2. Alle minori entrate e alle maggiori spese  derivanti
          dall'art. 13, comma 1, dall'art. 17, comma 6, dall'art. 21,
          commi 1, 3 e 6, dall'art. 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
          art. 27, art. 32, comma 1, art. 33, comma 1, art. 31,  art.
          37, comma 20, art. 38, comma 1, lettera a), e dal  comma  1
          del presente articolo, pari  complessivamente  a  1.817,463
          milioni di euro per l'anno 2011,  a  4.427,863  milioni  di
          euro per l'anno 2012,  a  1.435,763  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.642,563 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.542,563
          milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente: 
              a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno  2011,
          a 1.314,863 milioni di euro  per  l'anno  2012,  a  435,763
          milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di  euro
          per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
          a 542,563 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'art. 23 e dell'art. 24; 
              b) quanto a 162 milioni di euro per  l'anno  2011  e  a
          2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
          quota parte delle minori spese recate dall'art.  10,  comma
          2, dall'art. 13, commi da 1 a 3, dall'art. 18, commi 3 e 5,
          e dall'art. 21, comma 7; 
              c) quanto a 932 milioni di euro per  l'anno  2012  e  a
          1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2013  al
          2016, mediante corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni,
          per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo  speciale
          di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale
          2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per  l'anno  2011,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto   a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2012,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli   anni   dal   2013   al   2016,
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              d) quanto  a  165  milioni  per  l'anno  2011  mediante
          corrispondente versamento al bilancio dello Stato per  pari
          importo,  di  una  quota  delle  risorse   complessivamente
          disponibili relative a rimborsi e compensazioni di  crediti
          di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale  1778
          «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio». 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
          Per il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
          n. 52 del 2012, vedasi nelle Note all'art. 16.