Art. 22 
 
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di  accesso
                      al sistema pensionistico 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  di  salvaguardia  stabilite  dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in  sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui  alle  predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011
continuano ad applicarsi, nel limite di  ulteriori  55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011: 
  a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato  in  sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove  prevista,  della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita'  di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011,  con  particolare
riguardo al regime della durata; 
  b) nei  limiti  di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'articolo 6  del  citato  decreto  ministeriale  del  1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non
erano titolari di prestazione straordinaria a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta'; 
  c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera  d)  del
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,)) nonche' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1°  giugno  2012  che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge; 
  d)  ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  6,  comma   2-ter,   del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del  2011,))  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  citato
decreto-legge n. 201 del  2011.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del  comma  1,  il  predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 24  del
          citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              "14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
          di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133;  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a  6  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni." 
              "15. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
          5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, per il quale  risultano  comunque
          computati nel relativo limite numerico di cui  al  predetto
          art. 12, comma 5, afferente  al  beneficio  concernente  il
          regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai
          soggetti di cui al presente comma che maturano i  requisiti
          dal  1°  gennaio  2012  trovano  comunque  applicazione  le
          disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.". 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  2-ter  e   2-quater
          dell'art. 6 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216
          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14: 
              "2-ter.  Il  termine  per  l'emanazione   del   decreto
          ministeriale  di   cui   all'art.   24,   comma   15,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle  risorse  e
          con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono  inclusi
          tra i soggetti interessati alla concessione  del  beneficio
          di cui al comma 14 del medesimo art.  24,  come  modificato
          dal presente articolo, oltre  ai  lavoratori  di  cui  allo
          stesso comma 14, anche i  lavoratori  il  cui  rapporto  di
          lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione
          di accordi individuali sottoscritti anche  ai  sensi  degli
          articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,
          o  in  applicazione  di  accordi  collettivi  di  incentivo
          all'esodo stipulati dalle  organizzazioni  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione  che
          ricorrano i seguenti elementi: la data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro risulti da elementi certi  e  oggettivi,
          quali le comunicazioni obbligatorie  agli  ispettorati  del
          lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel
          medesimo decreto ministeriale;  il  lavoratore  risulti  in
          possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi  che,  in
          base alla previgente  disciplina  pensionistica,  avrebbero
          comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro  un
          periodo non superiore a ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore  del  citato  decreto-legge  n.  201  del
          2011." 
              "2-quater. All'art.  24,  comma  14,  lettera  c),  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di almeno 60  anni  di  eta'».  Le  disposizioni
          dell'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  citato
          decreto-legge n. 201 del  2011,  in  materia  di  riduzione
          percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,  non  trovano
          applicazione, limitatamente ai  soggetti  che  maturano  il
          previsto requisito di anzianita' contributiva entro  il  31
          dicembre 2017, qualora la predetta anzianita'  contributiva
          ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva
          di lavoro, includendo i periodi di astensione  obbligatoria
          per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di  leva,
          per  infortunio,  per  malattia  e  di  cassa  integrazione
          guadagni ordinaria.". 
              Il citato decreto-legge n. 201 del 2011  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e 24  della  legge
          23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni (Norme in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro): 
              "Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'art.  1  ritenga  di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di  categoria.
          In mancanza delle predette rappresentanze la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una  somma  pari
          al trattamento massimo mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve  essere  comunicato
          per iscritto  all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione competente, alla Commissione  regionale
          per l'impiego e alle associazioni di categoria  di  cui  al
          comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'  il  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36." 
              "Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale 
              1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
          15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle
          imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che,  in
          conseguenza di una riduzione o trasformazione di  attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in  ciascuna
          unita' produttiva, o in piu' unita' produttive  nell'ambito
          del territorio di una stessa provincia.  Tali  disposizioni
          si applicano per tutti i licenziamenti  che,  nello  stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi  2,  3,
          con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  11,
          12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art.  6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori licenziati ai sensi del presente  comma  non  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5,  comma  3,  al
          recesso intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che
          svolgono,  senza  fini  di  lucro,  attivita'   di   natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Le disposizioni richiamate nei commi 1  e  1-bis  si
          applicano anche quando le imprese o  i  privati  datori  di
          lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai   medesimi   commi,
          intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art. 5, comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di  cui
          all'art.  16,  comma  1  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento iniziale di mobilita' spettante  al  lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'art.  11
          della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della citata  legge  n.
          223 del 1991: 
              "Art. 7 Indennita' di mobilita' 
              1.  I  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai   sensi
          dell'art. 4, che siano in possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una  indennita'  per
          un periodo massimo di dodici mesi, elevato  a  ventiquattro
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          trentasei per i lavoratori che hanno compiuto  i  cinquanta
          anni. L'indennita'  spetta  nella  misura  percentuale,  di
          seguito  indicata,   del   trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale  che  hanno  percepito  ovvero  che
          sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente
          la risoluzione del rapporto di lavoro: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per
          cento. 
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento. 
              3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata,  con  effetto
          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari  all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla  data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data non e' ancora maturato il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione. 
              4. L'indennita' di mobilita' non puo'  comunque  essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4. 
              5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992  ,  per  i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro collocamento in  mobilita'.  Le  somme  corrisposte  a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della  legge
          27 febbraio 1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono determinate  le  modalita'  e  le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso  in
          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi  a
          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'art. 5, commi 4 e 6. 
              6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.A.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  si
          prescinde  dal  requisito   dell'anzianita'   contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. 
              8. L'indennita' di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti. 
              10. Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare  di  cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153. 
              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art.  37  della
          legge 9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal  periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e fino al periodo di paga  in  corso  al  31
          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  punti  di  aliquota
          percentuale a decorrere dal periodo di  paga  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti  al  versamento  del  contributo  transitorio   sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 
              12. L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata dalla  normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              13.  Per  i  giornalisti  l'indennita'   prevista   dal
          presente articolo e' a carico  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i
          contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma  3,  sono
          dovuti al predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno  inviate  le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3. 
              14. e' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre  1968,
          n. 1115, e successive modificazioni. 
              15. In caso di squilibrio  finanziario  delle  gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.". 
              Si riporta il testo del  comma  28  dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              " 28. In attesa  di  un'organica  riforma  del  sistema
          degli  ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          adottati ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 , sentite le  organizzazioni  sindacali
          ed  acquisito  il  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, sono definite, in  via  sperimentale,  misure
          per il perseguimento di politiche attive  di  sostegno  del
          reddito e  dell'occupazione  nell'ambito  dei  processi  di
          ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
          crisi di enti ed aziende pubblici e  privati  erogatori  di
          servizi di pubblica utilita',  nonche'  delle  categorie  e
          settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
          sociali. Nell'esercizio  della  potesta'  regolamentare  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)   costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva nazionale di appositi fondi finanziati  mediante
          un contributo sulla retribuzione non  inferiore  allo  0,50
          per cento; 
              b) definizione da parte della  contrattazione  medesima
          di specifici trattamenti e dei relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
              c)   eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
              d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione  della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa; 
              e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con  il
          concorso delle parti sociali; 
          f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di  maggiori
          entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150
          miliardi.".