Art. 23 
 
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 
 
  1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni  di  euro
da destinarsi a misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a
2014)). Le risorse  complessive  destinate  alla  liquidazione  della
quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono  quantificate  nell'importo
di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre  di
ciascun   anno    possono    esserlo    nell'esercizio    successivo.
((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma  1,
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione  di  movimenti  o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli  eventuali  avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti  ai  contributi  erariali
ricevuti,  come  certificati   all'esito   dei   controlli   previsti
dall'articolo 9, possono  essere  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».)) 
  3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
  4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013. 
  5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
  6. Ai fini della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009. 
  8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  ((nonche',  in  via  prevalente  per  l'incremento   della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al  finanziamento  dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle  persone  gravemente
non  autosufficienti,  inclusi  i   malati   di   scletosi   laterale
amiotrofica)). 
  9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per  l'anno  2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita'  atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente. 
  ((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma  2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79,  una  ulteriore  quota  non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del  Fondo  di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con  le  procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo.)) 
  11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio  nazionale((,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della  vita  umana  in
mare,))  in   relazione   all'eccezionale   afflusso   di   cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa,  dichiarata  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   12   febbraio   2011   e
successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6  ottobre  2011,  ((pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e
n. 235 dell'8 ottobre 2011,)) e'  autorizzata  la  spesa  massima  di
((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da  iscrivere  su  apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di
assicurare la prosecuzione  degli  interventi  a  favore  dei  minori
stranieri non accompagnati  connessi  al  superamento  dell'emergenza
umanitaria   e   consentire   nel   2012   una   gestione   ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale  per  l'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, la  cui  dotazione  e'  costituita  da  5
milioni di euro per l'anno 2012.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  con  proprio  decreto,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente e nei limiti delle  risorse  di  cui  al  citato
Fondo alla copertura  dei  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.)) 
  12.  Con  ordinanze  adottate,  almeno  dieci  giorni  prima  della
scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai  sensi  dell'articolo
5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24  febbraio  1992,  n.
225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato  di  emergenza
ed il rientro  nella  gestione  ordinaria,  da  parte  del  Ministero
dell'interno  e  delle  altre   amministrazioni   competenti,   degli
interventi  concernenti  l'afflusso  di  immigrati   sul   territorio
nazionale. 
  ((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A far
data dai 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221». 
  12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione». 
  12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, al primo periodo  la  parola:  «1.143»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «70  milioni»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni». 
  12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo  1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
30 milioni di euro. 
  12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8,  comma
1,  lettera  c),  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
nonche'  le  residue  disponibilita'   finanziarie   della   gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e  seguenti,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a  seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il  completamento  delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione. 
  12-septies. Al fine di  concorrere  ad  assicurare  nel  comune  di
L'Aquila e negli altri comuni del  cratere  di  cui  ai  decreti  del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11  del  17  luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche  per  garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio  2012,
sulla base dei  maggiori  costi  sostenuti  o  delle  minori  entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale,  nel  limite  di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000  per  gli  altri
comuni  e  5.000.000  per   la   provincia   di   L'Aquila   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-octies. In considerazione del permanere  dello  stato  di  crisi
nell'isola di Lampedusa,  la  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti dei  tributi,  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie  professionali,  prevista  dall'articolo  23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1°
dicembre 2012. 
  12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari  delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura  del  fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al  decreto  previsto   dall'articolo   7,   comma   31-sexies,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  ed  i  relativi  provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano  applicazione  a  far
data dal 1°  gennaio  2013.  Fino  alla  predetta  data  continua  ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a  carico  degli  enti
locali. 
  12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di  accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze  del  4  agosto  2010  e  con  l'articolo  2,  comma  7,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui  i
relativi  contratti  siano  sostituiti  con  successive   e   diverse
operazioni di finanziamento. 
  12-undecies. Al fine di armonizzare la  normativa  di  settore  del
trasporto pubblico regionale e locale con  i  principi  e  i  criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, ed in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende  esercenti  i
servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo  il
criterio dei costi standard che dovra' essere  osservato  dagli  enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi  da  porre  a  base
d'asta previsti nel bando di gara o nella  lettera  di  invito  delle
procedure concorsuali di cui al  successivo  articolo  18,  comma  2,
lettera a)». 
  12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, le parole: «Per gli  anni  2004-2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». E' ulteriormente  prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2012  dall'articolo  11,
comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14.
Al  terzo   periodo   dell'articolo   2,   comma   12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
«2012», ovunque ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  «2013».  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-terdecies.  Sono  ulteriormente  ripristinati  i  fondi  di  cui
all'articolo 2, comma 244, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione  al  completamento  della
Piattaforma  per  la  gestione  della   rete   logistica   nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le  attivita'  dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci  pericolose,  nell'ambito
del  progetto  UIRNet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi  dell'articolo  61-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA. 
  12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e  per  sviluppare  le  tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela  ambientale,  di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica,  tutti
i dati e  le  informazioni,  acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
piattaforme  satellitari  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con
risorse pubbliche, sono  resi  disponibili  per  tutti  i  potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da  ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione  e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali  generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse  pubbliche  e'  curata  da
ISPRA,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente.  Con  decreto  del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra  Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le  modalita'  per  la  gestione  della  piattaforma  e  per
l'accesso, l'interoperativita' e  la  condivisione,  anche  in  tempo
reale, dei dati e  delle  informazioni  in  essa  conservati,  e  gli
obblighi di comunicazione e  disponibilita'  dei  dati  acquisiti  da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche  parziale.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  12-quiquiesdecies.  L'importo  massimo  delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206,  in  materia  di  pratiche  commerciali  scorrette,  la
competenza ad accertare  e  sanzionare  le  quali  e'  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente  il  caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano  poste  in  essere  in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del  consumatore,  affidata  ad  altra  autorita'
munita di  poteri  inibitori  e  sanzionatori  e  limitatamente  agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro. 
  12-sexiesdecies.  A  seguito  della   soppressione   del   Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica,
altresi',  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o
commercializzata in Italia, la qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo  ai  sensi  della  vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso  di  tale
qualita'   resa   dallo   stesso   interessato,   comprensiva   della
documentazione tecnica ovvero,  in  assenza,  prodotta  dal  medesimo
Banco.  Il  Banco  nazionale  rende  accessibili  i   dati   relativi
all'attivita' istituzionale e di  verifica  svolta,  anche  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  12-septiesdecies. Al fine di  rendere  uniformi  e  trasparenti  le
modalita'  di  espletamento  delle  procedure  relative  al  concorso
straordinario per l'apertura  di  nuove  sedi  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di
assicurare  l'interscambio   e   la   tempestiva   diffusione   delle
informazioni, il Ministero della salute,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  realizza  una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni  e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000  euro,  e'  a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi  fara'  fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d)  dell'articolo  1,
comma 409, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Alla  predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative
che favoriscano il completamento e il  miglioramento  della  rete  di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali». 
  12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  per  farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base  al  criterio
topografico o della distanza ai sensi  dell'articolo  104  del  testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27  luglio  1934,
n.  1265,  e  successive  modificazioni,   sia   anteriormente,   sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,  n.
362, che non risultino riassorbite nella  determinazione  del  numero
complessivo delle farmacie  stabilito  in  base  al  parametro  della
popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»; 
  b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) per l'attivita' svolta  dai  ricercatori  universitari  nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia  farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per  i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»; 
  c) al comma 6, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «A seguito dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i  vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza  del  termine  previsto  per
l'accettazione, le sedi non accettate  sono  offerte  ad  altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la  procedura  indicata
nei periodi precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi  messe  a
concorso o  all'interpello  di  tutti  i  candidati  in  graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il  criterio  dello
scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche  eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte  effettuate  dai  vincitori  di
concorso, con  le  modalita'  indicate  nei  precedenti  periodi  del
presente comma»; 
  d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta'  non  superiore
ai 40 anni,» sono soppresse; 
  e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia  privata»
sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fatta
eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,». 
  12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n.  475,  dopo  l'articolo
1-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui  all'articolo  1-bis
sono considerate, agli effetti della  normativa  vigente,  come  sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel  comune  in
cui sono istituite».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi da 4-novies a  4-undecies
          dell'art.  2  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.   40
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,
          n. 73: 
              "4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
          alle  dichiarazioni  dei  redditi   relative   al   periodo
          d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
          gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
          27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai  contribuenti
          a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,  una
          quota pari al  cinque  per  mille  dell'imposta  stessa  e'
          destinata  in  base  alla  scelta  del  contribuente   alle
          seguenti finalita': 
              a)   sostegno   del   volontariato   e   delle    altre
          organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui
          all'art. 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
          460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
          di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,
          regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge  7
          dicembre 2000, n. 383, e delle  associazioni  e  fondazioni
          riconosciute che operano nei settori di  cui  all'art.  10,
          comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n.  460
          del 1997; 
              b)   finanziamento   della   ricerca   scientifica    e
          dell'universita'; 
              c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
              d) sostegno delle attivita' sociali svolte  dal  comune
          di residenza del contribuente; 
              e)     sostegno     delle     associazioni     sportive
          dilettantistiche,  riconosciute  ai   fini   sportivi   dal
          Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge,  che
          svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale. 
              4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
          di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
          al riparto redigono, entro un anno  dalla  ricezione  delle
          somme ad essi destinate, un apposito e separato  rendiconto
          dal  quale  risulti,  anche  a  mezzo  di   una   relazione
          illustrativa, in modo chiaro e trasparente la  destinazione
          delle somme ad essi attribuite.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  337,  della
          citata legge n. 266 del 2005: 
              " 337. Per  l'anno  finanziario  2006  ,  ed  a  titolo
          iniziale e  sperimentale,  fermo  quanto  gia'  dovuto  dai
          contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta  stessa
          e' destinata in base  alla  scelta  del  contribuente  alle
          seguenti finalita': 
              a)   sostegno   del   volontariato   e   delle    altre
          organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  di  cui
          all'art. 10 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
          460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
          di promozione  sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,
          regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3
          e  4,  della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
          associazioni e  fondazioni  riconosciute  che  operano  nei
          settori di cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
              b)   finanziamento   della   ricerca   scientifica    e
          dell'universita'; 
              c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
              d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del
          contribuente.". 
              La legge  29  luglio  1991,  n.  243  (Universita'  non
          statali  legalmente  riconosciute),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183. 
              La  legge  11  febbraio  1992,  n.  147  (Modifiche  ed
          integrazioni alla legge 2 dicembre 1991,  n.  390,  recante
          norme sul diritto agli  studi  universitari),e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1992, n. 43. 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  27  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo): 
              "27. Fornitura gratuita dei libri di testo. 
              1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
          garantire la gratuita', totale o  parziale,  dei  libri  di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico in possesso  dei  requisiti  richiesti,  nonche'
          alla fornitura di libri di testo da dare anche in  comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei requisiti richiesti. Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  previo   parere   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni parlamentari,  sono  individuate  le  categorie
          degli aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per  la
          valutazione della situazione economica dei  beneficiari,  i
          criteri di cui al decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
          109,   in   quanto   compatibili,   con    le    necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.". 
              Si riporta il testo del comma 1240  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              2. 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2009: 
              "74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
          ulteriori  semestri  per   un   contingente   di   militari
          incrementato  con  ulteriori  1.250   unita',   interamente
          destinate  a  servizi  di  perlustrazione  e  pattuglia  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e  3  del
          decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata  la
          spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno  2009  e  di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'art.   7-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo art.  7-bis,  comma  4,
          del  decreto-legge  n.  92  del   2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  61,
          comma  18,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.". 
              Si riporta il testo dell'art. 7-bis  del  decreto-legge
          23 maggio  2008,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia  di
          sicurezza pubblica), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125: 
              "Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell'art.  20  della  legge  26  marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  7-quinquies
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies Fondi 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 11 dell'art. 33 della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 33 Disposizioni diverse 
              1. La dotazione del fondo di cui all'art.  7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per  l'anno
          2012 ed  e'  ripartita,  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 100 milioni di  euro  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo e' destinata per l'anno 2012  al  finanziamento  di
          interventi    urgenti    finalizzati    al     riequilibrio
          socio-economico,  ivi  compresi  interventi  di  messa   in
          sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei  territori  e
          alla promozione di attivita' sportive, culturali e  sociali
          di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
          dicembre 2010, n.  220.  E'  altresi'  rifinanziata  di  50
          milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
          di cui all'art. 13, comma 3-quater,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Alla  ripartizione  della
          predetta quota  e  all'individuazione  dei  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, in coerenza con apposito atto di  indirizzo  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario. 
              2-10 (Omissis). 
              11.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  commi  da
          4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  in
          base alla  scelta  del  contribuente,  si  applicano  anche
          relativamente   all'esercizio    finanziario    2012    con
          riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi   2011.   Le
          disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 23  aprile  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si  applicano
          anche  all'esercizio  finanziario  2012  e  i  termini  ivi
          stabiliti relativamente al predetto  esercizio  finanziario
          sono aggiornati per gli anni: da 2009 a  2011,  da  2010  a
          2012 e da 2011 a 2013.  Le  risorse  complessive  destinate
          alla liquidazione della quota del  5  per  mille  nell'anno
          2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. 
              12-38 (Omissis). ". 
              Si riporta l'Allegato 3 della citata legge n.  183  del
          2011: 
 
                                                          "Allegato 4 
                                                  (art. 33, comma 29) 
          Riepilogo somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato non riassegnate 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              Si riporta il testo del comma 1264  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "1264. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009.". 
              Si riporta il testo  del  secondo  comma  dell'art.  47
          della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti
          e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              "A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5  del  decreto-legge  20
          giugno  2012,  n.  79  (Misure  urgenti  per  garantire  la
          sicurezza dei cittadini, per  assicurare  la  funzionalita'
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altre
          strutture  dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in
          materia di Fondo nazionale per il Servizio civile): 
              "Art. 5 Disposizioni in materia di Fondo nazionale  per
          il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione 
              1. Le somme del Fondo di rotazione per la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive e dell'usura di cui all'art. 2,  comma  6-sexies,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  resesi
          disponibili al termine di  ogni  esercizio  finanziario  ed
          accertate,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  riassegnate,  previo   versamento   all'entrata   del
          bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri. 
              2.  Una  quota  delle  risorse  resesi  disponibili  al
          termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
          accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012,  ad  apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze relativo al  Fondo  nazionale
          per il Servizio civile di cui all'art. 19,  della  legge  8
          luglio 1998, n. 230. Per  assicurare  l'operativita'  degli
          sportelli unici per l'immigrazione delle  Prefetture-uffici
          territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione  delle
          Questure, il termine di cui al comma  1  dell'art.  15  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo  restando  quanto
          disposto  dall'art.  2,  comma  6,  del  decreto-legge   29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n.  10,  e  a  tale  fine,  con  le
          medesime procedure di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, una quota ulteriore di euro  10.073.944  per  l'anno
          2012 e' assegnata ad  apposito  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'art. 2  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10: 
              "6-sexies. A decorrere dal termine di  proroga  fissato
          dall'art. 1, comma 1, del presente  decreto,  il  Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
          1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui  all'art.  1,
          comma 1,  della  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  sono
          unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta'  alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste
          estorsive e dell'usura»,  costituito  presso  il  Ministero
          dell'interno, che e' surrogato nei  diritti  delle  vittime
          negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
          per i predetti  fondi  unificati  e  subentra  in  tutti  i
          rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
          l'alimentazione del Fondo  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma  11,
          della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art.  18,  comma  1,
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art.  1,  comma
          1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
          1-bis della legge  22  dicembre  1999,  n.  512.  Entro  il
          termine di tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
          provvede  ad  adeguare,   armonizzare   e   coordinare   le
          disposizioni  dei  regolamenti  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.  455,  e  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,  n.
          284.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
          febbraio  2011  (Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          umanitaria   nel   territorio   nazionale   in    relazione
          all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
          del Nord Africa.), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 febbraio 2011, n. 42. 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
          1992, n. 225  (Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile): 
              "Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
          1, lettera c), ovvero nella loro  imminenza,  il  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, ovvero,  per  sua  delega,  di  un  Ministro  con
          portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,  anche
          su richiesta del presidente della regione o  delle  regioni
          territorialmente interessate e comunque acquisita  l'intesa
          delle medesime regioni, delibera  lo  stato  di  emergenza,
          determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
          riferimento alla qualita'  ed  alla  natura  degli  eventi,
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,
          nonche' indicando l'amministrazione pubblica competente  in
          via  ordinaria  a  coordinare  gli  interventi  conseguenti
          all'evento successivamente alla  scadenza  del  termine  di
          durata dello stato di emergenza. Con le medesime  modalita'
          si procede alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza
          al venire meno dei relativi presupposti. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo', di regola, superare i  novanta  giorni.
          Uno stato di emergenza gia'  dichiarato,  previa  ulteriore
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  puo'  essere
          prorogato ovvero rinnovato, di  regola,  per  non  piu'  di
          sessanta giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si  provvede
          anche a mezzo di ordinanze in deroga ad  ogni  disposizione
          vigente, nei  limiti  e  secondo  i  criteri  indicati  nel
          decreto di dichiarazione dello stato  di  emergenza  e  nel
          rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico.
          Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni
          territorialmente interessate,  dal  Capo  del  Dipartimento
          della  protezione  civile,  salvo  che   sia   diversamente
          stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza  di
          cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e'  curata  in
          ogni  caso  dal  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse  a  tali
          fini disponibili a  legislazione  vigente,  si  dispone  in
          ordine all'organizzazione e all'effettuazione  dei  servizi
          di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici
          e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che
          costituiscono  minaccia   per   la   pubblica   e   privata
          incolumita', nonche' al ripristino delle  infrastrutture  e
          delle  reti  indispensabili  per   la   continuita'   delle
          attivita' economiche e produttive e per  la  ripresa  delle
          normali condizioni di  vita,  e  comunque  agli  interventi
          volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni  a
          persone o a cose. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923,  n.  2440,  e  dell'art.  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa,  nonche'  degli   eventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'art. 337 del regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827.  Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale  di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai
          quali il Consiglio dei Ministri delibera  la  dichiarazione
          dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo  delle
          risorse del Fondo  nazionale  di  protezione  civile,  come
          determinato annualmente ai sensi  dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Qualora
          sia utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in  tutto  o
          in parte, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          mediante  riduzione  delle  voci  di   spesa   rimodulabili
          indicate nell'elenco  allegato  alla  presente  legge.  Con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          individuati l'ammontare complessivo delle  riduzioni  delle
          dotazioni  finanziarie  da  operare  e  le  voci  di  spesa
          interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi  del
          patto  di  stabilita'  interno,  tali   da   garantire   la
          neutralita'  in  termini  di  indebitamento   netto   delle
          pubbliche amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la
          predetta riduzione delle voci di spesa,  il  fondo  di  cui
          all'art.   28   della   legge   n.   196   del   2009    e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  Ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni. La misura dell'aumento,  comunque
          non superiore a cinque centesimi al  litro,  e'  stabilita,
          sulla base della deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
          in   misura   tale   da   determinare   maggiori    entrate
          corrispondenti, tenuto conto  dell'eventuale  ricorso  alla
          modalita'  di  reintegro  di   cui   al   secondo   periodo
          all'importo  prelevato  dal  fondo  di  riserva.   Per   la
          copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui
          al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
          per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
          del comma 5-ter, si provvede mediante  ulteriori  riduzioni
          delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di
          cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In  presenza  di
          gravi  difficolta'  per  il  tessuto  economico  e  sociale
          derivanti dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i
          soggetti residenti  nei  comuni  interessati,  ai  soggetti
          titolari  di  mutui  relativi  agli  immobili  distrutti  o
          inagibili, anche  parzialmente,  ovvero  alla  gestione  di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolta  nei
          medesimi  edifici  o  comunque  compromessa  dagli   eventi
          calamitosi  puo'  essere   concessa,   su   richiesta,   la
          sospensione  delle  rate,   per   un   periodo   di   tempo
          circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
          per  gli  interventi   di   rispettiva   competenza,   alla
          Protezione civile ovvero direttamente alle  amministrazioni
          interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
          corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma
          3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
          modificazioni, e' trasmesso alle Camere per  l'espressione,
          entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
          per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
          il termine per l'espressione del parere,  il  decreto  puo'
          essere comunque adottato. 
              5-sexies. Il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge
          18 novembre 1966, n. 976,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1966,  n.  1142,  puo'  intervenire
          anche nei territori per i  quali  e'  stato  deliberato  lo
          stato di emergenza  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo. A tal fine sono conferite al  predetto  Fondo  le
          disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della
          legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno  o  piu'  decreti  di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono
          individuate le aree di intervento, stabilite le  condizioni
          e le modalita' per la concessione delle  garanzie,  nonche'
          le  misure  per  il  contenimento  dei   termini   per   la
          determinazione  della  perdita  finale  e  dei   tassi   di
          interesse da applicare ai procedimenti in corso. 
              5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui  attivati
          sulla base di specifiche disposizioni normative  a  seguito
          di  calamita'  naturali  e'  effettuato  direttamente   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Con  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si
          procede ad una puntuale  ricognizione  dei  predetti  mutui
          ancora in essere e  dei  relativi  piani  di  ammortamento,
          nonche'   all'individuazione   delle    relative    risorse
          finanziarie autorizzate per il loro pagamento  ed  iscritte
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in
          tesoreria,  sui  conti  intestati   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei   Ministri,   sono   integralmente   versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  allo  Stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  fine  di  provvedere  al
          pagamento  del  debito  residuo  e  delle  relative   quote
          interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.  47,  comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso i  consequenziali  provvedimenti  commissariali  e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo.". 
              Il citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del  citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5 Introduzione dell'ISEE per  la  concessione  di
          agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
          destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso. A far data dai 30  giorni  dall'entrata  in  vigore
          delle disposizioni di approvazione  del  nuovo  modello  di
          dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
          necessarie per la determinazione dell'ISEE,  attuative  del
          decreto di cui al  periodo  precedente,  sono  abrogati  il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n109,  e  il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
          221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  definite  le  modalita'   con   cui   viene
          rafforzato  il  sistema  dei  controlli  dell'ISEE,   anche
          attraverso la condivisione degli archivi  cui  accedono  la
          pubblica amministrazione e gli enti pubblici  e  prevedendo
          la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
          agevolate,  condizionate   all'ISEE,   attraverso   l'invio
          telematico all'INPS, da parte  degli  enti  erogatori,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
          del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
          bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
          di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
          sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
          determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione." 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11 del citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "4. Oltre che ai fini previsti dall'art. 7,  undicesimo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi
          dell'art. 7,  sesto  comma,  del  predetto  decreto  e  del
          precedente  comma  2  sono  utilizzate  dall'Agenzia  delle
          entrate per  l'elaborazione  con  procedure  centralizzate,
          secondo  i  criteri  individuati  con   provvedimento   del
          Direttore  della  medesima  Agenzia,  di  specifiche  liste
          selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Le
          medesime informazioni  sono  altresi'  utilizzate  ai  fini
          della semplificazione degli adempimenti  dei  cittadini  in
          merito alla compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva
          unica di cui all'art. 4 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998,  n.  109,  nonche'  in  sede   di   controllo   sulla
          veridicita'   dei   dati    dichiarati    nella    medesima
          dichiarazione.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  33  della
          citata  legge  n.  183  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 33. Disposizioni diverse 
              1. La dotazione del fondo di cui all'art.  7-quinquies,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 1.113 milioni di euro per  l'anno
          2012 ed  e'  ripartita,  con  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo
          e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi
          urgenti finalizzati al  riequilibrio  socio-economico,  ivi
          compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e
          allo sviluppo dei territori e alla promozione di  attivita'
          sportive, culturali e sociali di cui all'art. 1, comma  40,
          quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220.  E'
          altresi' rifinanziata di 90 milioni  di  euro,  per  l'anno
          2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'art.  13,  comma
          3-quater,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133.  Alla  ripartizione   della   predetta   quota   e
          all'individuazione dei beneficiari si provvede con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
          apposito atto di indirizzo delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili di carattere finanziario." 
              Si riporta il testo del comma  963  dell'art.  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              " 963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione
          del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il
          contributo previsto dall'art. 1  della  legge  25  novembre
          1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'art.  9,  comma
          1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494,  e  confluito  nel
          fondo consolidato di cui all'art. 39, comma 1, del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e'  incrementato  di
          175 milioni di euro annui.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  8  del
          decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 248 (Proroga di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in materia  finanziaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: 
              "8. Piani di rientro, tariffe di prestazioni  sanitarie
          e percorsi diagnostico-terapeutici. 
              1. Ai fini del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  e  di  programmazione  sanitaria  connessi  anche
          all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi  sanitari
          e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
          prestazioni sanitarie  per  conto  del  Servizio  sanitario
          nazionale sono disposti i seguenti interventi: 
              a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per  le
          quali si e'  verificato  il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi  programmati  di   risanamento   e   riequilibrio
          economico-finanziario contenuti nello  specifico  piano  di
          rientro  dai  disavanzi  sanitari,   di   cui   all'accordo
          sottoscritto, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  non
          si applicano gli effetti previsti dall'art. 1,  comma  796,
          lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, limitatamente all'importo corrispondente a quello  per
          il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007,
          misure  di  copertura  idonee  e   congrue   a   conseguire
          l'equilibrio  economico  nel  settore  sanitario   per   il
          medesimo anno, fermo restando quanto previsto  dall'art.  4
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
              b)  all'art.  8-quinquies,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
          aggiunta la seguente: 
              «e-bis) la modalita' con cui viene  comunque  garantito
          il rispetto del limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato ai volumi di  prestazioni,  concordato  ai  sensi
          della lettera d), prevedendo che in caso  di  incremento  a
          seguito di modificazioni, comunque  intervenute  nel  corso
          dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
          la   remunerazione   delle   prestazioni   di    assistenza
          ospedaliera, delle prestazioni di assistenza  specialistica
          ambulatoriale, nonche'  delle  altre  prestazioni  comunque
          remunerate a tariffa,  il  volume  massimo  di  prestazioni
          remunerate,  di   cui   alla   lettera   b),   si   intende
          rideterminato nella misura necessaria al  mantenimento  dei
          limiti indicati alla lettera d), fatta salva  la  possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato»; 
              c) entro il 30 giugno 2008, al fine  di  permettere  la
          definitiva estinzione dei crediti pregressi certi,  liquidi
          ed   esigibili   vantati   nei    confronti    dell'azienda
          universitaria  Policlinico  Umberto   I,   il   commissario
          liquidatore e' autorizzato ad  effettuare  transazioni  nel
          limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
          sorte capitale,  ad  esclusione  degli  interessi  e  della
          rivalutazione  monetaria,  previa  definitiva  rinuncia  da
          parte dei creditori  ad  ogni  azione  e  pretesa.  Per  le
          finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata  la  spesa
          di  250  milioni  di  euro  per  il  2008.  Tale  somma  e'
          trasferita   su   un   conto   vincolato   della   Gestione
          commissariale   dell'azienda   per   l'effettuazione    dei
          pagamenti  entro  il  31  dicembre  2009.  Le   somme   non
          utilizzate  per  l'effettuazione  di  pagamenti  entro   il
          termine di cui al  periodo  precedente  sono  riversate  al
          bilancio dello Stato con imputazione ad  apposito  capitolo
          dello  stato  di  previsione   dell'entrata.   Agli   oneri
          derivanti dalla presente lettera, pari  a  250  milioni  di
          euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione,  per  il
          medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
          12 dell'art. 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,
          n. 127.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1999, n. 341 (Disposizioni  urgenti  per  l'Azienda
          Policlinico  Umberto  I   e   per   l'Azienda   ospedaliera
          Sant'Andrea di Roma), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 dicembre 1999, n. 453: 
              "Art. 2. 1. L'Azienda  Policlinico  Umberto  I  succede
          all'omonima azienda universitaria dei  rapporti  in  corso,
          relativi  alla  gestione  dell'assistenza  sanitaria,   con
          utenti, autorita' competenti e altre  amministrazioni,  nei
          contratti  in  corso  per  la  costruzione   di   strutture
          destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
          in corso per la  fornitura  di  beni  e  servizi  destinati
          all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di  dodici
          mesi; entro tale  data  il  direttore  generale  risolve  i
          predetti contratti  con  l'indizione  di  nuove  procedure,
          ovvero procede alla loro  conferma  o,  con  l'accordo  del
          contraente, alla  revisione  in  tutto  o  in  parte  delle
          condizioni. 
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e per un periodo massimo di diciotto mesi: 
              a) non possono essere intraprese  o  proseguite  azioni
          esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto  I
          e  dell'Universita'  La  Sapienza  per  i  debiti,  assunti
          dall'omonima azienda universitaria, relativi alla  gestione
          dell'assistenza sanitaria; 
              b) le procedure esecutive pendenti, per le  quali  sono
          scaduti i termini per  l'opposizione  giudiziale  da  parte
          dell'Azienda  universitaria   Policlinico   Umberto   I   e
          dell'Universita' La  Sapienza,  ovvero  la  stessa  benche'
          proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte  dal
          giudice, con inserimento, da parte del  commissario,  nella
          massa passiva di cui  al  comma  3  dell'importo  dovuto  a
          titolo di capitale, accessori e spese; 
              c) i  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  non  hanno
          efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto  I,
          l'Universita' La Sapienza e il commissario di cui al  comma
          3; 
              d) i debiti insoluti non producono interessi  ne'  sono
          soggetti a rivalutazione monetaria. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, entro quindici giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, nomina un commissario con il  compito  di
          accertare la massa attiva e passiva relativa alla  gestione
          dell'assistenza    sanitaria    da    parte    dell'Azienda
          universitaria Policlinico  Umberto  I,  determinatasi  fino
          alla data  di  cessazione  della  medesima,  ed  istituisce
          apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
          e  debiti  maturati  fino  alla  medesima  data.   Per   lo
          svolgimento dell'attivita' del commissario  e  per  il  suo
          compenso e' autorizzata la spesa di lire  200  milioni  per
          l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
          poste a carico dei fondi indicati al comma 6. 
              4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti
          dell'Universita' La Sapienza e  dell'Azienda  universitaria
          Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima
          azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto  I  e'
          tenuta a  fornire,  a  richiesta  del  commissario,  idonei
          locali,  attrezzature  ed  il  personale   necessario.   Il
          commissario  puo',  per  motivate  esigenze,  avvalersi  di
          consulenze. 
              5. Il commissario provvede all'accertamento della massa
          attiva   e   passiva   mediante   la   formazione,    entro
          duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un  piano  di
          rilevazione, con l'applicazione,  per  quanto  compatibili,
          delle disposizioni di cui all'art. 87, commi 2, 4 e 5,  con
          esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonche'  6  e
          7, con esclusione delle parole: «di cui  al  comma  3»  del
          decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le  competenze
          ivi attribuite al Ministero  dell'interno  sono  esercitate
          dal  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica. 
              6. A seguito del definitivo  accertamento  della  massa
          attiva e passiva, il  commissario,  sulla  base  dei  mezzi
          finanziari  all'occorrenza  messi  a   disposizione   dalla
          regione Lazio nell'ambito dei fondi che  saranno  assegnati
          alle regioni  con  provvedimento  legislativo  da  adottare
          nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende
          unita' sanitarie locali, utilizzando le risorse allo  scopo
          preordinate dalla legge finanziaria per  il  medesimo  anno
          all'occorrenza integrate, predispone il piano di estinzione
          delle eventuali passivita' e lo sottopone  all'approvazione
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  entro  i  successivi  centoventi
          giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica provvede, a valere  e  nei  limiti
          dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali
          passivita', applicando  le  disposizioni  di  cui  all'art.
          90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio  1995,
          n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei  mesi  dalla
          data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art.
          88, comma 2», dando priorita' temporale  al  pagamento  dei
          crediti per i  quali  sia  stata  accolta  la  proposta  di
          transazione di cui alla predetta disposizione. 
              7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume  la  qualita'
          di sostituto processuale dell'Universita'  La  Sapienza  di
          Roma  nel   contenzioso   giudiziale   ed   extragiudiziale
          concernente appalti o concessioni  per  opere  pubbliche  a
          prevalente o esclusiva destinazione sanitaria. 
              8. L'Azienda ospedaliera  Sant'Andrea,  dalla  data  di
          trasferimento  alla  stessa  dei  beni  immobili  e  mobili
          costituenti il complesso ospedaliero  Sant'Andrea,  succede
          al  comune  di  Roma   ed   agli   Istituti   fisioterapici
          ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in  corso  comunque
          connessi ai beni trasferiti. L'azienda  ospedaliera  assume
          la qualita' di sostituto processuale dei predetti enti  nel
          contenzioso  giudiziale  ed   extragiudiziale   concernente
          appalti e forniture relativi ai beni trasferiti. 
              8-bis. All'onore derivante dal  comma  3  del  presente
          articolo, pari a lire  200  milioni  per  l'anno  1999,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  della  sanita'.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  14  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione  civile)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
              "Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 
              1.  Al   fine   di   finanziare   gli   interventi   di
          ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
          il CIPE assegna agli stessi interventi  la  quota  annuale,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia' disposte, di un importo non  inferiore  a
          2.000 milioni e non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro
          nell'ambito  della  dotazione  del  Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
          a valere sulle risorse complessivamente assegnate al  Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia  reale  di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo  pari
          a 408,5 milioni di euro a valere sulle  risorse  del  Fondo
          infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi  possono
          essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma  3
          del citato art. 18.". 
              Si riporta il testo  del  comma  44  dell'art.  23  del
          citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "44. In considerazione del  permanere  dello  stato  di
          crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del  16  dicembre
          2011, previsto dall'art. 3 della  ordinanza  di  protezione
          civile  n.  3947  del  16  giugno  2011,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli
          adempimenti ed  ai  versamenti  dei  tributi,  nonche'  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie    professionali,     sospesi     in     relazione
          all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
          del Nord Africa  e'  differito  alla  data  del  30  giugno
          2012.". 
              Si riporta il testo del comma 31-sexies dell'art. 7 del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "31-sexies.    Il    contributo    a    carico    delle
          amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
          5 dell'art. 102 del citato decreto legislativo n.  267  del
          2000 e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data
          sono  corrispondentemente  ridotti  i  contributi  ordinari
          delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per  essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 del  citato
          decreto-legge n. 225 del 2010: 
              "7. Dopo il  comma  196  dell'art.  2  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti: 
              «196-bis.  Il  termine   per   la   conclusione   delle
          operazioni di dismissione immobiliare di cui al  comma  196
          e' fissato al  31  dicembre  2011,  fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2  dell'art.  314
          del codice dell'ordinamento  militare  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di  agevolare  il
          raggiungimento  degli  obiettivi   di   finanza   pubblica.
          Nell'ambito  di  tale  procedura  e'  considerata   urgente
          l'alienazione   degli   immobili   militari   oggetto    di
          valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 del
          protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010  tra
          il Ministero della difesa e il comune di Roma,  assicurando
          in ogni caso la congruita' del valore degli stessi  con  le
          finalizzazioni  ivi  previste.  A  tale  fine  i   predetti
          immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del
          demanio con le procedure di  cui  all'art.  1,  comma  436,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo  criteri  e
          valori  di   mercato.   Non   trovano   applicazione   alle
          alienazioni  di  cui  al  presente  comma  le  disposizioni
          contenute nell'art. 1, comma 437, della citata legge n. 311
          del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili
          sono  destinati:  a)  ad  essere  versati,  unitamente   ai
          proventi realizzati  a  qualsiasi  titolo  con  riferimento
          all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma
          2 dell'art. 314 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, al bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati  alla
          contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate  Fondi  di
          Bilancio, fino a  concorrenza  dell'importo  utilizzato  ai
          sensi  del  comma  196-ter,  piu'  gli   interessi   legali
          maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi
          di cui al punto a),  le  risorse  necessarie  al  Ministero
          della  difesa  per  le  attivita'  di  riallocazione  delle
          funzioni svolte  negli  immobili  alienati.  Gli  eventuali
          maggiori proventi rivenienti dalla vendita  dei  beni  sono
          acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          destinati al Fondo ammortamento dei titoli  di  Stato.  Con
          provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
          Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'art.  4,
          comma 8-bis  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,
          n. 42, che deve essere in possesso di comprovati  requisiti
          di     elevata     professionalita'     nella      gestione
          economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
          necessari per gestire la fase operativa di  attuazione  del
          piano di rientro, sono  accertate  le  eventuali  ulteriori
          partite  creditorie  e  debitorie  rispetto  al   documento
          predisposto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dal
          medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
          del comune di Roma alla data del 30  luglio  2010,  che  e'
          approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 
              196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede
          mediante corrispondente versamento al bilancio dello  Stato
          per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle  risorse
          complessivamente  disponibili   relative   a   rimborsi   e
          compensazioni di crediti di imposta,  esistenti  presso  la
          contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate  -  Fondi
          di Bilancio", da riassegnare ad  apposito  programma  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,    per     essere     destinata     all'estinzione
          dell'anticipazione di tesoreria  complessivamente  concessa
          ai sensi del medesimo comma 196.». 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 8  della  citata
          legge n. 42 del 2009: 
              "Art. 2. (Oggetto e finalita') 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  trenta
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti   legislativi   aventi   ad   oggetto
          l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al  fine  di
          assicurare,  attraverso   la   definizione   dei   principi
          fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
          sistema tributario e  la  definizione  della  perequazione,
          l'autonomia  finanziaria  di   comuni,   province,   citta'
          metropolitane e regioni nonche' al fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui all'art.  118  della
          Costituzione; le risorse  derivanti  dai  tributi  e  dalle
          entrate  propri  di   regioni   ed   enti   locali,   dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
              l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
          p), della Costituzione; 
              2) della perequazione della capacita'  fiscale  per  le
          altre funzioni; 
              n)  rispetto  della   ripartizione   delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
              o) esclusione di ogni doppia imposizione  sul  medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
              p) tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
              q)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
              1) istituire tributi regionali e locali; 
              2)  determinare  le  variazioni  delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
              r)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate  dalle  concessioni  di  coltivazione  di   cui
          all'art. 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e  2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
          accompagnati da una riduzione  di  funzioni  amministrative
          dei livelli di governo i cui  tributi  sono  oggetto  degli
          interventi medesimi,  la  compensazione  e'  effettuata  in
          misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; 
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato; 
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
          p),  della  Costituzione;   previsione   delle   specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione, o qualora  gli  scostamenti
          dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della  presente
          legge abbiano caratteristiche  permanenti  e  sistematiche,
          adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera  e),  che  sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di  cui  all'art.  120,  secondo  comma,
          della Costituzione, secondo  quanto  disposto  dall'art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo  il  principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica; 
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); 
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'art. 119 della Costituzione; 
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva; 
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da  sancire  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti  per
          le conseguenze  di  carattere  finanziario,  entro  novanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  il  Consiglio   dei   ministri   delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma  2  dell'art.  20.  Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4." 
              "Art. 8. (Principi e criteri direttivi sulle  modalita'
          di esercizio delle competenze legislative e  sui  mezzi  di
          finanziamento) 
              1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento  alla
          diversa  natura  delle  funzioni  spettanti  alle  regioni,
          nonche' al principio di autonomia di  entrata  e  di  spesa
          fissato  dall'art.  119  della  Costituzione,   i   decreti
          legislativi di cui  all'art.  2  sono  adottati  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) classificazione delle spese connesse  a  materie  di
          competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e  quarto
          comma, della Costituzione nonche' delle  spese  relative  a
          materie di competenza esclusiva statale, in relazione  alle
          quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
          spese sono: 
              1)  spese  riconducibili  al  vincolo  dell'art.   117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
              2) spese non riconducibili al vincolo di cui al  numero
          1); 
              3) spese finanziate con i contributi  speciali,  con  i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali di cui all'art. 16; 
              b)  definizione  delle  modalita'  per  cui  le   spese
          riconducibili alla lettera a), numero 1), sono  determinate
          nel  rispetto  dei  costi  standard  associati  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
          piena collaborazione con le regioni e gli enti  locali,  da
          erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza  su
          tutto il territorio nazionale; 
              c) definizione delle modalita' per cui per la spesa per
          il  trasporto   pubblico   locale,   nella   determinazione
          dell'ammontare del  finanziamento,  si  tiene  conto  della
          fornitura di un livello adeguato del servizio su  tutto  il
          territorio nazionale nonche' dei costi standard; 
              d) definizione delle modalita' per cui le spese di  cui
          alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito,
          valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi
          propri derivati, di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
          numero  1),  dell'addizionale  regionale  all'imposta   sul
          reddito delle persone  fisiche  e  della  compartecipazione
          regionale all'IVA nonche' con quote  specifiche  del  fondo
          perequativo, in  modo  tale  da  garantire  nelle  predette
          condizioni il finanziamento integrale in ciascuna  regione;
          in via transitoria, le spese di cui al primo  periodo  sono
          finanziate anche  con  il  gettito  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) fino alla data della  sua
          sostituzione con altri tributi; 
              e) definizione delle modalita' per cui le spese di  cui
          alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il  gettito
          dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),  e  con
          quote del fondo perequativo di cui all'art. 9; 
              f) soppressione dei trasferimenti  statali  diretti  al
          finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
          e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere  sulle
          rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; 
              g) definizione delle modalita' per cui le aliquote  dei
          tributi   e   delle    compartecipazioni    destinati    al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
          ad  assicurare  il  pieno  finanziamento   del   fabbisogno
          corrispondente ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,
          valutati secondo quanto previsto dalla lettera b),  in  una
          sola regione; definizione, altresi',  delle  modalita'  per
          cui  al  finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo  di
          cui all'art. 9; 
              h)  definizione  delle  modalita'  per  cui   l'importo
          complessivo   dei   trasferimenti   statali   diretti    al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          2), fatta eccezione per  quelli  gia'  destinati  al  fondo
          perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti  a  valere
          sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito  derivante
          dall'aliquota   media   di   equilibrio    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
          nuovo  valore  dell'aliquota  deve  essere  stabilito   sul
          livello  sufficiente  ad  assicurare  al  complesso   delle
          regioni  un  ammontare  di  risorse  tale   da   pareggiare
          esattamente   l'importo   complessivo   dei   trasferimenti
          soppressi; 
              i) definizione delle modalita' per cui agli oneri delle
          funzioni  amministrative  eventualmente  trasferite   dallo
          Stato alle  regioni,  in  attuazione  dell'art.  118  della
          Costituzione, si provvede con adeguate forme  di  copertura
          finanziaria coerenti con i principi della presente legge  e
          secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
          2003, n. 131, e successive modificazioni. 
              2. Nelle  forme  in  cui  le  singole  regioni  daranno
          seguito  all'intesa   Stato-regioni   sull'istruzione,   al
          relativo finanziamento si provvede secondo quanto  previsto
          dal presente articolo per le spese riconducibili  al  comma
          1, lettera a), numero 1). 
              3. Nelle spese di cui al comma 1,  lettera  a),  numero
          1), sono comprese quelle per la  sanita',  l'assistenza  e,
          per  quanto  riguarda  l'istruzione,  le   spese   per   lo
          svolgimento delle funzioni amministrative  attribuite  alle
          regioni dalle norme vigenti.". 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'art.  119   della
          Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 16. 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  17  del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422  (Conferimento
          alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti  in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.  4,
          comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.  59),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 17. Obblighi di servizio pubblico. 
              1. Le regioni, le province e i comuni,  allo  scopo  di
          assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi
          dell'art. 2 del  regolamento  1191/69/CEE,  modificato  dal
          regolamento 1893/91/CEE,  obblighi  di  servizio  pubblico,
          prevedendo nei contratti di servizio di cui all'art. 19, le
          corrispondenti  compensazioni   economiche   alle   aziende
          esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio
          dei costi standard che dovra' essere osservato  dagli  enti
          affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da  porre
          a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di
          invito delle procedure concorsuali  di  cui  al  successivo
          art. 18, comma 2, lettera a), tenendo conto, ai sensi della
          citata disposizione  comunitaria,  dei  proventi  derivanti
          dalle tariffe e di quelli derivanti anche  dalla  eventuale
          gestione di servizi complementari alla mobilita'.". 
              Si riporta il testo del  comma  7  dell'art.  41  della
          citata  legge  n.  289  del  2002,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "7. Per gli  anni  2004-2013  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1, commi 6, 7 e 8,  del  decreto-legge  11  giugno
          2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2002, n.  172,  si  applicano  anche  ai  lavoratori
          licenziati da enti  non  commerciali  operanti  nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno  1999,  con
          un organico superiore alle  1.800  unita'  lavorative,  nel
          settore della sanita' privata ed  in  situazione  di  crisi
          aziendale  in  seguito  a  processi  di   riconversione   e
          ristrutturazione  aziendale.  Il   trattamento   economico,
          comprensivo   della   contribuzione   figurativa   e,   ove
          spettanti,  degli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  e'
          corrisposto in misura pari al  massimo  dell'indennita'  di
          mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
          mesi dalla data  di  decorrenza  del  licenziamento  e  nel
          limite di 400 unita', calcolato come media del periodo.  Ai
          lavoratori di cui al presente comma si applicano,  ai  fini
          del  trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 11  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e
          relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'art.
          59, commi 6, 7, lettere  a)  e  b),  e  8  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449.". 
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies  dell'art.  6
          del decreto-legge 28 dicembre  2006,  n.  300  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          diverse), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2007, n. 17: 
              "8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'art.
          1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  puo'
          essere prevista l'applicazione dell'art. 11, comma  3,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  e
          dell'art. 1, comma 853, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi
          enti,  della  sospensione  dei  termini  di  pagamento   di
          contributi,  tributi  e  imposte,  anche  in  qualita'   di
          sostituto  di  imposta,  prevista  dal  citato  comma   255
          dell'art. 1 della legge n. 311  del  2004,  nel  limite  di
          spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e  2008.
          Al relativo onere, valutato in 500.000  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2007-2009, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2007,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". 
              Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'art.  11
          del citato decreto-legge n. 216 del 2011: 
              "6-quinquies. Al comma 7 dell'art. 41  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2011»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «Per  gli  anni  2004-2012».  E'   ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di  cui  al  primo
          periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge
          28 dicembre 2006, n. 300,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  26  febbraio  2007,  n.  17,  come  da  ultimo
          prorogato  al  31  dicembre   2011   dall'art.   2,   comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10.  Al  terzo  periodo   dell'art.   2,   comma
          12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  la  parola:  «2011»,  ovunque  ricorre,  e'
          sostituita dalla seguente: «2012». Al fine  di  attuare  le
          disposizioni di cui al presente comma,  e'  autorizzata  la
          spesa di 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2012.  All'onere
          derivante dall'attuazione del  presente  comma,  pari  a  8
          milioni di euro per l'anno 2012 e a 2  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2013,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo del comma 12-undecies  dell'art.  2
          del citato decreto-legge n. 225 del 2010,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "12-undecies. Al comma 7 dell'art. 41  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «Per gli  anni  2004-2010»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Per gli anni  2004-2011»  e  le  parole:  «2.000
          unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 unita'».  E'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il  termine  di
          cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6  del
          decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
          ultimo prorogato al 31  ottobre  2010  dall'art.  1,  comma
          5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25. Gli enti non commerciali di  cui  all'art.  1,
          comma 255, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  hanno
          comunque diritto al beneficio della sospensione fino al  31
          dicembre 2013  dei  termini  di  pagamento  di  contributi,
          tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti,  anche
          in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni  dal
          2008 al 2013, senza necessita' di  ulteriori  provvedimenti
          attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          presente comma, e' autorizzata la spesa di  15  milioni  di
          euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto
          a 2,5 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle risorse dello  stanziamento  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'art. 1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  e,
          quanto  a  12,5   milioni   di   euro,   a   valere   sulle
          disponibilita' di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo,
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate  ai
          sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              Si riporta il testo del comma  244  dell'art.  2  della
          citata legge n. 244 del 2007: 
              " 244. Per il completamento e  l'implementazione  della
          rete   immateriale   degli   interporti   finalizzata    al
          potenziamento del livello di servizio sulla rete  logistica
          nazionale, e' autorizzato un contributo  di  5  milioni  di
          euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  61-bis  del   citato
          decreto-legge n. 1 del 2012: 
              "Art. 61-bis Piattaforma per  la  gestione  della  rete
          logistica nazionale 
              1. Sono ripristinati i fondi di cui all'art.  2,  comma
          244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura  di
          1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  del  triennio
          2012/2014,  con  specifica  destinazione  al  miglioramento
          delle    condizioni    operative    dell'autotrasporto    e
          all'inserimento  dei  porti  nella  sperimentazione   della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto  attuatore  unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
              5. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui  al
          comma 1 del presente articolo.". 
              Si riporta il testo dei commi 9 e 12 dell'art.  27  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229): 
              "Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale 
              1-8......(Omissis)....... 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00  euro  a  500.000,00  euro,  tenuto  conto   della
          gravita' e della  durata  della  violazione.  Nel  caso  di
          pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi
          3 e 4, la sanzione non puo' essere  inferiore  a  50.000,00
          euro. 
              10-11..(Omissis)....... 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          150.000  euro.  Nei  casi   di   reiterata   inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13-15...(Omissis).........." 
              Si riporta il testo  del  secondo  comma  dell'art.  11
          della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e degli esplosivi): 
              "Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della  legge  23
          febbraio 1960, n. 186,  il  Banco  Nazionale  di  prova  di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni, accerta che le armi o le canne presentate  rechino
          le indicazioni prescritte nel primo  comma  e  imprime  uno
          speciale  contrassegno  con  l'emblema   della   Repubblica
          italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della
          sezione.   L'operazione   deve    essere    annotata    con
          l'attribuzione  di  un  numero  progressivo   in   apposito
          registro da tenersi a cura del Banco  o  della  sezione.  I
          dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
          telematica, al Ministero dell'interno. Ai  fini  di  quanto
          previsto dal primo periodo del  presente  comma,  il  Banco
          Nazionale di prova verifica, altresi', la qualita' di  arma
          comune  da  sparo,  compresa   quella   destinata   all'uso
          sportivo,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  anche  in
          relazione alla dichiarazione del possesso di tale  qualita'
          resa dall'interessato, contenente  anche  la  categoria  di
          appartenenza dell'arma, di cui alla normativa  comunitaria.
          Quando  sussistano  dubbi  sull'appartenenza   delle   armi
          presentate alla categoria delle  armi  comuni  da  sparo  o
          sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco
          Nazionale puo'  chiedere  un  parere  non  vincolante  alla
          Commissione consultiva  centrale  per  il  controllo  delle
          armi, di cui all'art. 6. Il Banco  Nazionale  pubblica,  in
          forma  telematica,  la  scheda  tecnica  che  contiene   le
          caratteristiche dell'esemplare d'arma  riconosciuto  ed  il
          relativo codice identificativo.". 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Per il riferimento al testo  dell'art.  11  del  citato
          decreto-legge n. 1 del 2012 , vedasi  nelle  Note  all'art.
          15. 
              Si riporta il testo del comma  409  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  266  del  2005,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              " 409. Ai fini della razionalizzazione  degli  acquisti
          da parte del Servizio sanitario nazionale: 
              a) la  classificazione  dei  dispositivi  prevista  dal
          comma 1 dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          e' approvata con decreto del Ministro della salute,  previo
          accordo con le regioni  e  le  province  autonome,  sancito
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Con
          la medesima procedura sono stabilite: 
              1) le modalita' di alimentazione e aggiornamento  della
          banca dati  del  Ministero  della  salute  necessarie  alla
          istituzione e alla gestione  del  repertorio  generale  dei
          dispositivi medici e alla  individuazione  dei  dispositivi
          nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso
          di segnalazione di incidenti; 
              2) le modalita'  con  le  quali  le  aziende  sanitarie
          devono  inviare  al  Ministero   della   salute,   per   il
          monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi  medici,
          le informazioni previste dal comma  5  dell'art.  57  della
          citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso
          inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui
          al periodo precedente, adottano  i  medesimi  provvedimenti
          previsti per i direttori generali in caso di  inadempimento
          degli obblighi informativi  sul  monitoraggio  della  spesa
          sanitaria; 
              b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  292,
          lettera  b),  del  presente  articolo  per   lo   specifico
          repertorio dei  dispositivi  protesici  erogabili,  con  la
          procedura di cui  alla  lettera  a)  viene  stabilita,  con
          l'istituzione  del  repertorio  generale  dei   dispositivi
          medici, la data a decorrere  dalla  quale  nell'ambito  del
          Servizio sanitario  nazionale  possono  essere  acquistati,
          utilizzati o dispensati unicamente i  dispositivi  iscritti
          nel repertorio medesimo; 
              c) le  aziende  che  producono  o  commercializzano  in
          Italia   dispositivi   medici,   compresi   i   dispositivi
          medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura  sono
          tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta  al
          Ministero della salute - Direzione generale dei  farmaci  e
          dispositivi medici,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,
          l'ammontare complessivo  della  spesa  sostenuta  nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari, ivi compresi  i  dirigenti
          delle  aziende  sanitarie,  e  ai  farmacisti,  nonche'  la
          ripartizione della stessa nelle singole voci  di  costo,  a
          tal  fine  attenendosi   alle   indicazioni,   per   quanto
          applicabili, contenute nell'allegato al D.M. 23 aprile 2004
          del  Ministro  della  salute,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  99  del  28  aprile  2004,  concernente   le
          attivita'  promozionali  poste  in  essere  dalle   aziende
          farmaceutiche; 
              d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende  di  cui
          alla lettera c) versano,  in  conto  entrate  del  bilancio
          dello Stato, un contributo pari  al  5,5  per  cento  delle
          spese autocertificate, calcolate al netto delle  spese  per
          il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del  5
          per  cento  per  ciascun  mese  di  ritardo  rispetto  alla
          scadenza prevista. Il mancato  pagamento  entro  l'anno  di
          riferimento comporta una sanzione da 7.500 a  45.000  euro,
          oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi  derivanti
          dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del
          Ministro   dell'economia    e    delle    finanze,    sulle
          corrispondenti unita' previsionali di base dello  stato  di
          previsione del Ministero della salute  e  utilizzati  dalla
          Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per  il
          miglioramento  e  il  potenziamento  della  attivita'   del
          settore dei dispositivi medici,  con  particolare  riguardo
          alle  attivita'  di   sorveglianza   del   mercato,   anche
          attraverso  l'aggiornamento   e   la   manutenzione   della
          classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione
          del repertorio  generale  di  cui  alla  lettera  a),  alla
          attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
          personale  ispettivo,  all'attivita'  di  informazione  nei
          riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla
          effettuazione  di   studi   in   materia   di   valutazione
          tecnologica, alla istituzione di registri di patologie  che
          implichino l'utilizzazione di dispositivi  medici,  nonche'
          per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di
          ricerca o con esperti del  settore  e  per  iniziative  che
          favoriscano il completamento e il miglioramento della  rete
          di  assistenza  e  di  vendita  costituita  dalle  farmacie
          territoriali; 
          e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici  che
          omettono di comunicare al Ministero della salute i  dati  e
          le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'art. 13 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,  e  successive
          modificazioni,    applicabile    anche    ai    dispositivi
          impiantabili attivi, e dall'art. 10 del decreto legislativo
          8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando  non  siano
          previste e non risultino applicabili altre  sanzioni,  alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 23 del decreto legislativo n. 46 del  1997  e  al
          comma 3 dell'art. 19 del decreto  legislativo  n.  332  del
          2000.".