Art. 14 
 
 
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 
 
  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia] per l'anno  2013  e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree
dell'intero  territorio  nazionale,  ((tenendo  conto  delle  singole
specificita' territoriali  e  della  copertura  delle  aree  a  bassa
densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.)) 
  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1o  agosto
2003, n. 259, le parole: « inizia nuovamente » sono sostituite con la
seguente: « riprende ». 
  ((2-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, con regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  le
modalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tra
i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere
su  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamente
dagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  del
regolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  la
relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministero
dello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costi
di  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  e
rendicontati.)) 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga
nell'intero   territorio   nazionale,   ((specificando   che   devono
prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in  uso
per i sottoservizi.)) Tale decreto definisce la superficie massima di
manto  stradale  che  deve  essere  ripristinata  a  seguito  di  una
determinata opera di scavo, l'estensione  del  ripristino  del  manto
stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali  trincea
tradizionale,   minitrincea,   proporzionalmente   alla    superficie
interessata dalle opere  di  scavo,  le  condizioni  di  scavo  e  di
ripristino del manto stradale a seguito delle  operazioni  di  scavo,
proporzionalmente all'area d'azione. 
  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « Trascorso il termine di » la parola: « novanta
» e' sostituita dalla seguente « quarantacinque »; 
  b) dopo le parole: « il termine e' ridotto a » la parola: «  trenta
» e' sostituita dalla seguente: « quindici »; 
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «  Nel  caso  di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti,  allacciamento  utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni. ». 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente  periodo:  «  Per  le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per
tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di
strada, di traffico e di pavimentazione ». 
  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1o  agosto
2003, n. 259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «  2-bis:  Per  le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore. ». 
  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003,  n.  259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  « 4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di  sviluppo
della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere  a  tutte  le
parti comuni  degli  edifici  al  fine  di  installare,  collegare  e
manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o  simili
apparati privi di ((emissioni elettromagnetiche  a  radiofrequenza.))
Il diritto di accesso e' consentito anche nel  caso  di  edifici  non
abitati e di nuova costruzione.  ((L'operatore  di  comunicazione  ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili  oggetto  di  intervento
nello stato precedente i  lavori  e  si  accolla  gli  oneri  per  la
riparazione di eventuali danni arrecati ».)) 
  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si
prevede che: 
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del
   citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  luglio
   2003 si assumono a titolo di misura di cautela per  la  protezione
   da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente  connessi
   con le esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei
   seguenti casi: 
  1) all'interno di edifici utilizzati come  ambienti  abitativi  con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 
  2) solo nel caso  di  utilizzazione  degli  edifici  come  ambienti
abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative
giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla
presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); 
b) nel caso di esposizione a impianti che generano  campi  elettrici,
   magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e
   300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui
   alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto  del  Presidente
   del Consiglio dei Ministri  8  luglio  2003,  intesi  come  valori
   efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza  di  m.
   1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi  intervallo  di
   sei minuti. I valori ((di cui alla lettera  a),))  invece,  devono
   essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio  e
   sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
c) ai fini della  progressiva  minimizzazione  della  esposizione  ai
   campi  elettromagnetici,  i  valori  di   immissione   dei   campi
   elettrici, magnetici  ed  elettromagnetici  generati  a  frequenze
   comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati  o  misurati  all'aperto
   nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i  valori
   indicati nella tabella 3 dell'allegato B del  citato  decreto  del
   Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti  valori
   devono essere determinati ad un'altezza di m  1,50  sul  piano  di
   calpestio e sono da intendersi come  media  dei  valori  nell'arco
   delle 24 ore; 
  d) le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della
verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore
di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e
storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da
adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche
norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica
attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e
dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto
legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano
conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di
assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee
Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le
ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla
elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla  ((data))  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Tali  Linee  Guida  potranno  essere
soggette ad aggiornamento con periodicita' semestrale su  indicazione
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
che provvedera' alla relativa approvazione. 
  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante
fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto
dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 
  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani
di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente
competenti. 
  ((10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((« 2-bis. Anche in deroga a  quanto  previsto  dal  comma  2,  gli
utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.)  abilitate  al  solo
traffico telematico ovvero che utilizzano  postazioni  pubbliche  non
vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet
utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e
registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2 ».)) 
  ((10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((« 4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in
qualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione,
da inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  di
cui al decreto legislativo 1o agosto 2003,  n.  259,  degli  impianti
radioelettrici per trasmissione  punto  punto  e  punto-multipunto  e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazione
ad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  o
uguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  non
superiore a 0,5 metri quadrati ».))