(( Art. 14-bis Pubblicita' dei lavori parlamentari 1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e' assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilita' dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti. ))