Art. 16 
 
 
                              Esenzioni 
 
  1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492: 
    a) le operazioni che hanno come controparte: 
      1)  l'Unione  europea,  ovvero  le  istituzioni   europee,   la
Comunita' europea dell'energia atomica; 
      2)  gli  organismi  ai  quali  si  applica  il  protocollo  sui
privilegi e sulle immunita'  dell'Unione  europea,  ovvero  la  Banca
centrale europea e la Banca europea per gli investimenti; 
      3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e
le banche centrali e gli organismi che gestiscono  anche  le  riserve
ufficiali di altri Stati; 
      4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti  in  base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere data notizia dei
predetti accordi; 
    b) i trasferimenti  di  proprieta'  e  le  operazioni  aventi  ad
oggetto azioni o quote di organismi di  investimento  collettivo  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati
come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter  del
TUF, per i quali  sia  stato  pubblicato  un  prospetto  informativo,
redatto secondo gli schemi di cui  all'Allegato  1B  del  regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni,  contenente  le  informazioni  aggiuntive   prescritte
dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con  delibera  CONSOB
n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; 
    c)  la  sottoscrizione  di  contratti  aventi   ad   oggetto   la
prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1,
comma 5, lettera d), del TUF, qualificati come  etici  o  socialmente
responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, quando dal  relativo
contratto  concluso  con  il  cliente   risultino   le   informazioni
aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato
con delibera CONSOB  n.  16190  del  29  ottobre  2007  e  successive
modificazioni. 
  2. In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l'imposta  non
e' dovuta da alcuna delle controparti. 
  3. Sono altresi' esenti da imposta: 
    a) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di
supporto agli scambi come definita nell'art. 2, paragrafo 1,  lettera
k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio
del 14 marzo 2012 nonche' dal documento ESMA/2013/158 " Final  Report
on Guidelines on the  exemption  for  market  making  activities  and
primary market operations  under  Regulation  (EU)  236/2012  of  the
European Parliament and the Council  on  short  selling  and  certain
aspects of Credit Default Swaps" del 1° febbraio 2013,  a  condizione
che il soggetto che agisce nell'ambito di tale  attivita'  sia  stato
ammesso dall'autorita' individuata nell'art. 17, paragrafi 5 e 8  del
predetto regolamento a fruire dell'esenzione prevista  dall'art.  17,
paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi  ai  quali  non  e'
direttamente  applicabile  il  suddetto  Regolamento   236/2012,   in
mancanza pertanto dell'autorizzazione di cui al  precedente  periodo,
il soggetto che agisce nell'ambito dell'attivita'  di  supporto  agli
scambi e' ammesso a fruire dell'esenzione,  a  condizione  che  abbia
provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalita'
che saranno  previste  con  provvedimento  del  predetto  organo;  il
soggetto  richiedente  dovra'  comunque  dimostrare  che  rispetta  i
requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento
e dalle suddette linee guida; 
  b) le operazioni poste in essere nell'esercizio  dell'attivita'  di
sostegno alla liquidita' nel quadro delle prassi di mercato  ammesse,
accettate dalla autorita'  dei  mercati  finanziari  della  direttiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio  2003
e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La
disapplicazione  dell'imposta   e'   limitata   esclusivamente   alle
operazioni e  transazioni  svolte  nell'ambito  dell'attivita'  sopra
descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che
effettua le transazioni e le operazioni di cui al comma 491 e 492  ha
stipulato un contratto direttamente con  la  societa'  emittente  del
titolo. 
  4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione e' riconosciuta
esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono  le  attivita'  di
supporto agli scambi  e  sostegno  alla  liquidita'  ivi  indicate  e
limitatamente alle operazioni poste in  essere  nell'esercizio  delle
predette attivita'; l'imposta rimane eventualmente  applicabile  alla
controparte, nei limiti e alle condizioni  previste  dal  comma  494,
primo periodo. 
  5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai  fondi
pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della  direttiva  2003/41/CE
ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis  del
TUIR, nonche' alle altre forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si  applica,
altresi', in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente  dai
fondi di cui al periodo precedente.