Art. 16
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492:
a) le operazioni che hanno come controparte:
1) l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la
Comunita' europea dell'energia atomica;
2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui
privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea, ovvero la Banca
centrale europea e la Banca europea per gli investimenti;
3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e
le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali di altri Stati;
4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere data notizia dei
predetti accordi;
b) i trasferimenti di proprieta' e le operazioni aventi ad
oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati
come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del
TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo,
redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte
dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB
n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
c) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la
prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1,
comma 5, lettera d), del TUF, qualificati come etici o socialmente
responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, quando dal relativo
contratto concluso con il cliente risultino le informazioni
aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato
con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive
modificazioni.
2. In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l'imposta non
e' dovuta da alcuna delle controparti.
3. Sono altresi' esenti da imposta:
a) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di
supporto agli scambi come definita nell'art. 2, paragrafo 1, lettera
k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio
del 14 marzo 2012 nonche' dal documento ESMA/2013/158 " Final Report
on Guidelines on the exemption for market making activities and
primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the
European Parliament and the Council on short selling and certain
aspects of Credit Default Swaps" del 1° febbraio 2013, a condizione
che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attivita' sia stato
ammesso dall'autorita' individuata nell'art. 17, paragrafi 5 e 8 del
predetto regolamento a fruire dell'esenzione prevista dall'art. 17,
paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non e'
direttamente applicabile il suddetto Regolamento 236/2012, in
mancanza pertanto dell'autorizzazione di cui al precedente periodo,
il soggetto che agisce nell'ambito dell'attivita' di supporto agli
scambi e' ammesso a fruire dell'esenzione, a condizione che abbia
provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalita'
che saranno previste con provvedimento del predetto organo; il
soggetto richiedente dovra' comunque dimostrare che rispetta i
requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento
e dalle suddette linee guida;
b) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' di
sostegno alla liquidita' nel quadro delle prassi di mercato ammesse,
accettate dalla autorita' dei mercati finanziari della direttiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003
e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La
disapplicazione dell'imposta e' limitata esclusivamente alle
operazioni e transazioni svolte nell'ambito dell'attivita' sopra
descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che
effettua le transazioni e le operazioni di cui al comma 491 e 492 ha
stipulato un contratto direttamente con la societa' emittente del
titolo.
4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione e' riconosciuta
esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attivita' di
supporto agli scambi e sostegno alla liquidita' ivi indicate e
limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle
predette attivita'; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla
controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494,
primo periodo.
5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi
pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE
ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del
TUIR, nonche' alle altre forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica,
altresi', in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai
fondi di cui al periodo precedente.