Art. 17 
 
 
Individuazione delle societa' emittenti  con  capitalizzazione  media
                   inferiore a 500 milioni di euro 
 
  1. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette
al Ministero dell'economia e delle finanze la  lista  delle  societa'
che rispettano il limite di capitalizzazione di  cui  al  comma  491,
ultimo  periodo  e  le  cui  azioni  sono  negoziate  in  un  mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano. 
  2. Le societa' residenti nel territorio dello Stato che  rispettano
il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni  sono
negoziate in un mercato regolamentato o in un  sistema  multilaterale
di negoziazione estero,  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  entro  il  dieci  dicembre   di   ogni   anno,   una
comunicazione   scritta   attestante   il   valore   della    propria
capitalizzazione,  alla  quale   allegano   apposita   certificazione
rilasciata  dal  mercato  regolamentato  pertinente  ai  sensi  della
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  21
aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione
se piu' rilevante dal punto di vista del controvalore  degli  scambi.
In caso di ammissione alla negoziazione su  mercati  regolamentati  o
sistemi multilaterali di negoziazione,  la  verifica  dell'inclusione
nella lista avviene a decorrere dall'esercizio  successivo  a  quello
per il quale e' possibile calcolare una capitalizzazione media per il
mese  di  novembre;  fino  a   tale   esercizio,   si   presume   una
capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione  di  cui  al
comma 491, ultimo periodo. 
  3. Sulla base delle  informazioni  pervenute  ai  sensi  dei  commi
precedenti, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  redige  e
pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre  di  ogni
anno, la lista delle societa' residenti nel territorio dello Stato ai
fini della esenzione di cui al comma  491,  ultimo  periodo.  Per  il
primo anno di applicazione la lista delle societa' di cui al  periodo
precedente e' allegata al presente decreto  per  quanto  riguarda  le
societa' i  cui  titoli  sono  negoziati  sul  mercato  regolamentato
italiano; per le societa' di cui al comma 2 del presente articolo, la
comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro
il 20 febbraio 2013;  una  successiva  lista  comprensiva  di  queste
ultime societa' verra' emessa entro il 1° marzo  2012  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Per capitalizzazione media si intende la  media  semplice  delle
capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi
medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata  di  negoziazione
con esclusione di quelle per le quali  i  suddetti  prezzi  non  sono
coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per  esempio,
nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle  quali  non  vi
sono  state  negoziazioni.  Nel  caso   di   titoli   sospesi   dalle
negoziazioni,  la  capitalizzazione  e'  calcolata  con   riferimento
all'ultimo mese disponibile. Qualora la societa' emittente abbia piu'
categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme
delle categorie.