Art. 17
Individuazione delle societa' emittenti con capitalizzazione media
inferiore a 500 milioni di euro
1. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette
al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle societa'
che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 491,
ultimo periodo e le cui azioni sono negoziate in un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
2. Le societa' residenti nel territorio dello Stato che rispettano
il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono
negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale
di negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una
comunicazione scritta attestante il valore della propria
capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione
rilasciata dal mercato regolamentato pertinente ai sensi della
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione
se piu' rilevante dal punto di vista del controvalore degli scambi.
In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione
nella lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello
per il quale e' possibile calcolare una capitalizzazione media per il
mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una
capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al
comma 491, ultimo periodo.
3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi
precedenti, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e
pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre di ogni
anno, la lista delle societa' residenti nel territorio dello Stato ai
fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per il
primo anno di applicazione la lista delle societa' di cui al periodo
precedente e' allegata al presente decreto per quanto riguarda le
societa' i cui titoli sono negoziati sul mercato regolamentato
italiano; per le societa' di cui al comma 2 del presente articolo, la
comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro
il 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste
ultime societa' verra' emessa entro il 1° marzo 2012 da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle
capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi
medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata di negoziazione
con esclusione di quelle per le quali i suddetti prezzi non sono
coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio,
nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali non vi
sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle
negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata con riferimento
all'ultimo mese disponibile. Qualora la societa' emittente abbia piu'
categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme
delle categorie.