Art. 18 
 
 
                    Indeducibilita' dell'imposta 
 
  1. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non  e'  deducibile  ai
fini delle imposte sui redditi, ivi incluse  le  imposte  sostitutive
delle  medesime,  nonche'  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive.