Art. 19 
 
 
                       Versamento dell'imposta 
 
  1. Sono responsabili del  versamento  dell'imposta  le  banche,  le
societa' fiduciarie e le imprese di investimento di cui  all'art.  18
del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui  ai
commi 491,  492  e  495,  nonche'  i  notai  che  intervengano  nella
formazione  o  nell'autentica  di   atti   relativi   alle   medesime
operazioni. A tali soggetti si applica l'art.  64,  terzo  comma  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.
Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. 
  2. L'imposta e' versata: 
    a) per i trasferimenti di proprieta' di cui al comma  491,  entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' come determinato ai sensi dell'art. 3; 
    b) per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno  sedici
del mese successivo a quello della  conclusione  del  contratto  come
determinato ai sensi dell'art. 8; 
      c) per le negoziazioni di cui al comma  495,  entro  il  giorno
sedici del mese successivo a quello in cui  cade  la  data  di  invio
dell'ordine annullato o modificato. 
  3.  Gli  intermediari  e  gli  altri  soggetti   che   intervengono
nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta  nel  caso
in cui il  contribuente  attesti  che  l'operazione  rientra  tra  le
ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o  di  esenzione  indicate
all'art. 16. 
  4.  Qualora  nell'esecuzione  dell'operazione   intervengano   piu'
soggetti tra quelli indicati nel comma 1,  l'imposta  e'  versata  da
colui che riceve direttamente  dall'acquirente  o  dalla  controparte
finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui  l'acquirente  o  la
controparte finale sia uno dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  non
localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo,  il
medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti
localizzati in Stati o territori con  i  quali  non  sono  in  vigore
accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero
dei  crediti  ai  fini  dell'imposta,  individuati  in  un   apposito
provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  che   a
qualsiasi titolo  intervengono  nell'esecuzione  dell'operazione,  si
considerano a tutti  gli  effetti  acquirenti  o  controparti  finali
dell'ordine di esecuzione. 
  5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente
gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le  operazioni  di
cui al comma 2, tra le quali possono  essere  comprese  anche  quelle
escluse ed esenti, nei termini  e  con  le  modalita'  stabiliti  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  adottare
ai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono  stabilite
le modalita' per l'assolvimento dell'imposta e  i  relativi  obblighi
strumentali. I soggetti di cui al comma 494 possono  avvalersi  della
Societa' di Gestione Accentrata di cui all'art. 80  del  TUF  per  il
versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi. A tal  fine,
conferiscono alla suddetta Societa' apposita delega ed  inviano  alla
medesima le informazioni  utilizzate  per  il  calcolo  dell'imposta,
necessarie  per  il  versamento  e  per  l'adempimento  dei  relativi
obblighi  dichiarativi.  I  soggetti   deleganti   restano   comunque
responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli  obblighi
strumentali. La Societa' di Gestione Accentrata riceve  la  provvista
dai  soggetti  di  cui  al  comma  494  e  provvede   al   versamento
dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data
dell'operazione; il versamento relativo alle operazioni del  mese  di
novembre e' effettuato entro il giorno 19 del mese di  dicembre  e  i
soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni di  cui  al
quarto periodo ed a  fornire  la  provvista  entro  il  terzo  giorno
lavorativo antecedente la predetta data. 
  6. I soggetti di cui al comma  1  sono  esonerati  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia  di
importo inferiore a cinquanta euro. 
  7.  Gli  intermediari  e  gli  altri  soggetti  non  residenti  che
intervengono   nell'operazione,   in   possesso   di   una    stabile
organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del TUIR,  adempiono
agli obblighi derivanti  dall'applicazione  dell'imposta  tramite  la
stabile organizzazione che risponde negli stessi  termini  e  con  le
stesse responsabilita' del soggetto non residente, per  gli  obblighi
derivanti dall'applicazione  dell'imposta.  Gli  intermediari  e  gli
altri soggetti non  residenti  privi  di  stabile  organizzazione  in
Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato  tra  i
soggetti indicati nell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  che  risponde  negli  stessi
termini e con le stesse responsabilita' del soggetto  non  residente,
per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. 
  8. Negli  altri  casi,  i  predetti  adempimenti,  compreso  quello
relativo  al  versamento  dell'imposta,   devono   essere   adempiuti
direttamente  dai  soggetti  esteri,  i  quali,  se  obbligati   alla
presentazione  della  dichiarazione,  sono  tenuti  ad  identificarsi
secondo  modalita'  che  saranno  definite  con   Provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle Entrate.