Art. 19
Versamento dell'imposta
1. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le
societa' fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18
del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 491, 492 e 495, nonche' i notai che intervengano nella
formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime
operazioni. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente.
2. L'imposta e' versata:
a) per i trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491, entro
il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' come determinato ai sensi dell'art. 3;
b) per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici
del mese successivo a quello della conclusione del contratto come
determinato ai sensi dell'art. 8;
c) per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno
sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio
dell'ordine annullato o modificato.
3. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono
nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso
in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le
ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o di esenzione indicate
all'art. 16.
4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu'
soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l'imposta e' versata da
colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte
finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui l'acquirente o la
controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non
localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il
medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti
localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore
accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero
dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che a
qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si
considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali
dell'ordine di esecuzione.
5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente
gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni di
cui al comma 2, tra le quali possono essere comprese anche quelle
escluse ed esenti, nei termini e con le modalita' stabiliti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
ai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono stabilite
le modalita' per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi
strumentali. I soggetti di cui al comma 494 possono avvalersi della
Societa' di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF per il
versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi. A tal fine,
conferiscono alla suddetta Societa' apposita delega ed inviano alla
medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta,
necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi
obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti restano comunque
responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi
strumentali. La Societa' di Gestione Accentrata riceve la provvista
dai soggetti di cui al comma 494 e provvede al versamento
dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data
dell'operazione; il versamento relativo alle operazioni del mese di
novembre e' effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre e i
soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni di cui al
quarto periodo ed a fornire la provvista entro il terzo giorno
lavorativo antecedente la predetta data.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di
importo inferiore a cinquanta euro.
7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che
intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile
organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del TUIR, adempiono
agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite la
stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le
stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli obblighi
derivanti dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli
altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in
Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i
soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde negli stessi
termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente,
per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.
8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello
relativo al versamento dell'imposta, devono essere adempiuti
direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla
presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi
secondo modalita' che saranno definite con Provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate.