Art. 20 
 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1.  In  caso  di  ritardato,  insufficiente  o  omesso   versamento
dell'imposta, si applicano le  sanzioni  previste  dall'art.  13  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471  esclusivamente  nei
confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche
del pagamento dell'imposta. 
  In caso di insufficiente o omesso  versamento  dell'imposta,  resta
salva la facolta' dell'amministrazione finanziaria  di  procedere  al
recupero della stessa e dei relativi interessi  anche  nei  confronti
del contribuente. 
  2. Per le violazioni  relative  alla  dichiarazione,  al  contenuto
della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5,
si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.