Art. 20
Applicazione delle sanzioni
1. In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento
dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei
confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche
del pagamento dell'imposta.
In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta
salva la facolta' dell'amministrazione finanziaria di procedere al
recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti
del contribuente.
2. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto
della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5,
si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.