Art. 20 Applicazione delle sanzioni 1. In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facolta' dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente. 2. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e agli obblighi strumentali di cui all'art. 19, comma 5, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.