Art. 21
Applicazione dell'imposta nell'anno 2013
1. L'imposta sul trasferimento della proprieta' di azioni e di
altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' di titoli
rappresentativi dei predetti strumenti e il trasferimento di
proprieta' di azioni che avvenga anche per effetto della conversione
di obbligazioni o di esercizio di strumenti finanziari di cui al
comma 492, si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1°
marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio.
2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma
495, relative agli strumenti di cui al comma 491, si applica agli
ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013.
3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492, si applica ai
contratti sottoscritti, negoziati, o modificati ovvero ai valori
mobiliari trasferiti a decorrere dal 1° luglio 2013.
4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma
495, relative a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di
cui al comma 492, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1°
luglio 2013.
5. L'imposta di cui al comma 491 e' fissata, per il 2013, nella
misura dello 0,22 per cento. L'aliquota e' ridotta allo 0,12 per
cento per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e
sistemi multilaterali di negoziazione.
6. L'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai
trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari
partecipativi, nonche' titoli rappresentativi, effettuati fino alla
fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto, e' versata entro il 16 luglio 2013.