Art. 21 Applicazione dell'imposta nell'anno 2013 1. L'imposta sul trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti e il trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga anche per effetto della conversione di obbligazioni o di esercizio di strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio. 2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma 495, relative agli strumenti di cui al comma 491, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013. 3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492, si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, o modificati ovvero ai valori mobiliari trasferiti a decorrere dal 1° luglio 2013. 4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma 495, relative a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui al comma 492, si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° luglio 2013. 5. L'imposta di cui al comma 491 e' fissata, per il 2013, nella misura dello 0,22 per cento. L'aliquota e' ridotta allo 0,12 per cento per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. 6. L'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonche' titoli rappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, e' versata entro il 16 luglio 2013.