Art. 22
Rimborsi
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di rimborso dell'imposta indebitamente versata
anche nel caso in cui il contribuente dimostri, in maniera univoca,
che la medesima operazione e' stata assoggettata all'imposta piu' di
una volta.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Grilli