Art. 22 
 
 
                              Rimborsi 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di rimborso dell'imposta indebitamente versata
anche nel caso in cui il contribuente dimostri, in  maniera  univoca,
che la medesima operazione e' stata assoggettata all'imposta piu'  di
una volta. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 febbraio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli