Art. 22 Rimborsi 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di rimborso dell'imposta indebitamente versata anche nel caso in cui il contribuente dimostri, in maniera univoca, che la medesima operazione e' stata assoggettata all'imposta piu' di una volta. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2013 Il Ministro: Grilli