Art. 15 
 
 
                   Sondaggi politici ed elettorali 
 
  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio  2000,  n.
28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6
a 12 del Regolamento in materia  di  pubblicazione  e  diffusione  di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.