Art. 13 Progetti speciali per lo sviluppo e la competitivita' 1. Gli interventi del Fondo possono essere diretti a sostenere l'attuazione di Progetti speciali di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo del Paese. 2. I Progetti speciali di cui al comma 1 sono caratterizzati, secondo quanto previsto dall'art. 16, da una preliminare fase di individuazione degli obiettivi e devono: a) avere come ambito di riferimento specifiche aree tecnologico-produttive ritenute strategiche per la competitivita' del Paese; b) essere diretti alla riqualificazione competitiva delle aree di cui alla lettera a) tramite l'individuazione di una pluralita' di interventi e azioni, anche di natura non agevolativa, imputati alla responsabilita' di una o piu' amministrazioni o enti; c) sostenere la creazione di nuova occupazione e/o la salvaguardia dell'occupazione esistente. 3. I Progetti speciali di cui al comma 1 sono attuati con le modalita' di cui all'art. 16 e sono finanziati dal Fondo tramite le misure di aiuto previste dai Titoli II, III e IV, anche in forma tra loro coordinata e integrata, rimanendo fermi i limiti e le condizioni di finanziabilita' ivi previsti.