Art. 57
Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni
di firma elettronica avanzata
1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono:
a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento
di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e
condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale
limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla
sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni
del servizio da parte dell'utente;
b) conservare per almeno venti anni copia del documento di
riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni
altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto
all'art. 56, comma 1, garantendone la disponibilita', integrita',
leggibilita' e autenticita';
c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e
le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di
questo;
d) rendere note le modalita' con cui effettuare la richiesta di cui
al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet;
e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a
garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1;
f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e
come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;
g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul
proprio sito internet;
h) assicurare, ove possibile, la disponibilita' di un servizio di
revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica
avanzata e un servizio di assistenza.
2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica
avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate
soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera
a), si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilita'
civile rilasciata da una societa' di assicurazione abilitata ad
esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non
inferiore ad euro cinquecentomila.
3. Le modalita' scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2
devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole anche
sul proprio sito internet.
4. Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone
giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica
avanzata per conto di pubbliche amministrazioni.
5. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello
sanitario limitatamente alla categoria di utenti rappresentata dai
cittadini fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di
accettazione delle condizioni del servizio prevista al comma 1,
lettera a) puo' essere fornita oralmente dall'utente al funzionario
pubblico o all'esercente la professione sanitaria, il quale la
raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con firma
elettronica qualificata o firma digitale.
6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni di cui all'art.
61, commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.