Art. 58
Soggetti che realizzano soluzioni
di firma elettronica avanzata a favore di terzi
1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono
una soluzione di firma elettronica avanzata alle pubbliche
amministrazioni,devono essere in possesso della certificazione di
conformita' del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle
informazioniad essi relative, alla normaISO/IEC 27001, rilasciata da
un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti
in materia.
2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono
soluzioni di firma elettronica avanzata alle pubbliche
amministrazioni, ovvero le societa' che li controllano, devono essere
in possesso della certificazione di conformita' del proprio sistema
di qualita' alla norma ISO 9001 e successive modifiche o a norme
equivalenti.
3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone giuridiche private
partecipate, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione
qualora realizzino per la stessa soluzioni di firma elettronica
avanzata.
4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle
persone giuridiche pubbliche che rendono disponibili soluzioni di
firma elettronica avanzata a pubbliche amministrazioni.
5. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), al fine di
dare evidenza del grado di conformita' della soluzione di firma
elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole
tecniche, possono far certificare la propria soluzione secondo la
norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore, da un terzo
indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in
materia.