Art. 61
Soluzioni di firma elettronica avanzata
1. L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art.
65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la
ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto
2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta
elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica
amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle
presenti regole tecniche.
2. L'utilizzo della Carta d'Identita' Elettronica, della Carta
Nazionale dei Servizi, del documento d'identita' dei pubblici
dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri
strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica
amministrazione,la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti
regole tecniche per i servizi e le attivita' di cui agli articoli 64
e 65 del codice.
3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti
ai sensi dell'art. 4, comma 2.
4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del
comma 2 devono accertare che il certificato digitale utilizzato nel
processo di verifica corrisponda ad uno degli strumenti di cui al
medesimo comma.
5. I certificatori accreditati che emettono certificati per gli
strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica
della firma.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 55, comma 1, al fine di
favorire la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata,
l'Agenzia elabora Linee guida sulla base delle quali realizzare
soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti regole
tecniche.