(( Art. 50-bis 
 
Semplificazione delle  comunicazioni  telematiche  all'Agenzia  delle
  entrate per i soggetti titolari di partita IVA )) 
 
  ((1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita
IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate  i
dati analitici delle  fatture  di  acquisto  e  cessione  di  beni  e
servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in  diminuzione.
Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei  corrispettivi  delle
operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli
appositi registri. Sono esclusi dalla  segnalazione  i  corrispettivi
relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate  dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi
di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano  la  dispensa
dagli  adempimenti  di  cui  all'articolo  36-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni.)) 
  ((2.  Le  informazioni  di  cui   al   comma   1   sono   trasmesse
quotidianamente.)) 
  ((3. L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
informata  al  principio  della   massima   semplificazione   per   i
contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di
attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio  dei
dati di cui al comma 1 in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate
non si applicano le seguenti disposizioni:)) 
  (( a)l'articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni;)) 
  (( b)l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73, e successive modificazioni;)) 
  (( c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;)) 
  (( d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;)) 
  (( e) l'articolo 1, comma 1, lettera ))c)((,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1984,  n.  17,  e  successive
modificazioni;)) 
  (( f) l'articolo 35, commi  28  e  seguenti,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  50,
comma 1, del presente decreto.)) 
  ((4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo
periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:)) 
  (( a)al primo periodo,  le  parole:  «e  quelle  da  questi  ultimi
ricevute» sono soppresse;)) 
  (( b)al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi
di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute  da  soggetti
passivi stabiliti in un altro  Stato  membro  della  Comunita'»  sono
soppresse;)) 
  ((  c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «ed  al   secondo»   sono
soppresse.)) 
  ((5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, e' emanato un regolamento  che  ridefinisce
le  informazioni  da   annotare   nei   registri   tenuti   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto, allo scopo di allineare  il  contenuto  dei  medesimi  alle
segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo,  e  abroga,  in
tutto o  in  parte,  gli  obblighi  di  trasmissione  di  dati  e  di
dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle  medesime
segnalazioni.)) 
  ((6. Le disposizioni  di  attuazione  del  presente  articolo  sono
adottate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
avente natura non regolamentare,  da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante "Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  valore
          aggiunto": 
              "Art. 36-bis Dispensa da adempimenti per le  operazioni
          esenti 
              1.  Il  contribuente  che  ne  abbia  data   preventiva
          comunicazione all'Ufficio e' dispensato dagli  obblighi  di
          fatturazione  e   di   registrazione   relativamente   alle
          operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10,  tranne
          quelle  indicate  ai  nn.  11),  18)  e  19)  dello  stesso
          articolo,  fermi  restando  l'obbligo  di  fatturazione   e
          registrazione   delle   altre   operazioni    eventualmente
          effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli
          altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
          l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal
          cliente. 
              2.  Nell'ipotesi  di  cui  al   precedente   comma   il
          contribuente  non  e'  ammesso  a   detrarre   dall'imposta
          eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti  e  alle
          importazioni e deve presentare  la  dichiarazione  annuale,
          compilando l'elenco  dei  fornitori,  ancorche'  non  abbia
          effettuato operazioni imponibili. 
              3. La comunicazione di avvalersi della  dispensa  dagli
          adempimenti  relativi  alle  operazioni  esenti  dev'essere
          fatta  nella  dichiarazione   annuale   relativa   all'anno
          precedente o nella dichiarazione di  inizio  dell'attivita'
          ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso
          per almeno un triennio. La revoca  deve  essere  comunicata
          all'Ufficio  nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
          dall'anno in corso". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 21 Comunicazioni telematiche alla  Agenzia  delle
          Entrate 
              1. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Entrate sono  individuate  modalita'  e  termini,  tali  da
          limitare al massimo l'aggravio per i  contribuenti  per  la
          comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto.    L'obbligo    di
          comunicazione   delle   operazioni   rilevanti   ai    fini
          dell'imposta sul valore aggiunto per le quali  e'  previsto
          l'obbligo di emissione della  fattura  e'  assolto  con  la
          trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
          di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per  le
          sole operazioni per le quali non e' previsto  l'obbligo  di
          emissione della fattura la  comunicazione  telematica  deve
          essere effettuata qualora le  operazioni  stesse  siano  di
          importo  non   inferiore   ad   euro   3.600,   comprensivo
          dell'imposta sul valore aggiunto.  Per  i  soggetti  tenuti
          alle comunicazioni di cui all'articolo  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
          o ricevute per operazioni diverse  da  quelle  inerenti  ai
          rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo  7,
          commi quinto e sesto,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
          comunicazioni, ovvero per la loro  effettuazione  con  dati
          incompleti o non veritieri si applica la  sanzione  di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471. 
              1-bis. Al fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti, l'obbligo di comunicazione  delle  operazioni
          di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
          non  soggetti  passivi  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
          avvenga mediante carte di credito, di  debito  o  prepagate
          emesse da  operatori  finanziari  soggetti  all'obbligo  di
          comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. 
              1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
          comunicazione previsto dall'articolo  7,  sesto  comma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605  che  emettono  carte  di  credito,  di  debito   o
          prepagate,  comunicano   all'Agenzia   delle   entrate   le
          operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
          pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte  di
          credito, di  debito  o  prepagate  emesse  dagli  operatori
          finanziari stessi, secondo modalita'  e  termini  stabiliti
          con  provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate". 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3  dell'articolo
          1  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.   40,   recante
          "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,
          n. 73, e successive modificazioni: 
              "1. Per contrastare l'evasione  fiscale  operata  nella
          forma dei cosiddetti «caroselli»  e  «cartiere»,  anche  in
          applicazione delle nuove regole europee sulla  fatturazione
          elettronica, i  soggetti  passivi  all'imposta  sul  valore
          aggiunto  comunicano  telematicamente   all'Agenzia   delle
          entrate, secondo modalita' e termini definiti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  tutte  le  cessioni  di   beni   e   le
          prestazioni di servizi di  importo  superiore  a  euro  500
          effettuate   e   ricevute,   registrate   o   soggette    a
          registrazione, nei confronti di operatori economici  aventi
          sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black  list
          di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  in  data  4
          maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana n. 273 del 23 novembre 2001. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
          l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
          medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
          stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine  di  prevenire
          fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,  l'obbligo
          puo' essere inoltre esteso anche  a  Paesi  cosiddetti  non
          black list, nonche' a specifici settori di  attivita'  e  a
          particolari tipologie di soggetti. 
              3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma
          1, ovvero per la loro effettuazione con dati  incompleti  o
          non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di
          cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non  si  applica
          l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472, e successive modificazioni". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n.
          633: 
              "Art. 60-bis Solidarieta' nel pagamento dell'imposta 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su proposta degli organi competenti al  controllo,
          sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
          individuati i beni per i quali operano le disposizioni  dei
          commi 2 e 3. 
              2. In caso di mancato versamento dell'imposta da  parte
          del  cedente  relativa  a  cessioni  effettuate  a   prezzi
          inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto  agli
          adempimenti ai fini  del  presente  decreto,  e'  obbligato
          solidalmente al pagamento della predetta imposta. 
              3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia
          documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni
          e' stato determinato in ragione di eventi o  situazioni  di
          fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di  specifiche
          disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il
          mancato pagamento dell'imposta. 
              3-bis. Qualora  l'importo  del  corrispettivo  indicato
          nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella
          relativa  fattura  sia  diverso  da  quello  effettivo,  il
          cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese,
          arti o  professioni,  e'  responsabile  in  solido  con  il
          cedente  per  il  pagamento  dell'imposta   relativa   alla
          differenza  tra  il  corrispettivo   effettivo   e   quello
          indicato, nonche' della relativa sanzione.  Il  cessionario
          che  non  agisce  nell'esercizio   di   imprese,   arti   o
          professioni puo' regolarizzare la  violazione  versando  la
          maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
          dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario  che  ha
          regolarizzato   la    violazione    presenta    all'ufficio
          territorialmente  competente  nei  suoi   confronti   copia
          dell'attestazione del pagamento  e  delle  fatture  oggetto
          della regolarizzazione". 
              - Si riporta il testo del comma primo dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605, recante "Disposizioni  relative  all'anagrafe
          tributaria  e  al  codice  fiscale  dei  contribuenti",   e
          successive modificazioni: 
              "20. Le pubbliche amministrazioni e gli  enti  pubblici
          devono comunicare all'anagrafe tributaria gli  estremi  dei
          contratti di appalto, di somministrazione  e  di  trasporto
          conclusi mediante scrittura privata e non  registrati.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il
          contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione" 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   recante
          "Disposizioni urgenti in  materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni: 
              "1. Le disposizioni di cui alla lettera  c)  del  primo
          comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni,  si  applicano  a
          condizione: 
              a) che l'ammontare  dei  corrispettivi  delle  cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
          operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento ; 
              b) (soppressa) 
              c)  che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'   di
          effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
          imposta  risulti  da  apposita  dichiarazione,  redatta  in
          conformita' al modello approvato con decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'ufficio competente nei suoi  confronti,  consegnata  o
          spedita al fornitore o  prestatore,  ovvero  presentata  in
          dogana,  prima  dell'effettuazione  della  operazione;   la
          dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra  le
          stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o  prestatore
          deve comunicare all'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente
          per via telematica entro il termine di effettuazione  della
          prima liquidazione periodica IVA,  mensile  o  trimestrale,
          nella quale confluiscono  le  operazioni  realizzate  senza
          applicazione   dell'imposta,   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione ricevuta". 
              -  Per  il  riferimento   al   testo   del   comma   28
          dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223 si vedano i riferimenti normativi all'art. 50. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 50  del
          decreto-legge   30   agosto   1993,   n.    331,    recante
          "Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni  tributari",  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "6.  I  contribuenti  presentano  in   via   telematica
          all'Agenzia delle dogane gli  elenchi  riepilogativi  delle
          cessioni e degli acquisti  intracomunitari,  nonche'  delle
          prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
          articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro della Comunita'. I soggetti  di  cui  all'  articolo
          7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
          della Repubblica  n.  633  del  1972,  presentano  l'elenco
          riepilogativo degli acquisti intracomunitari di  beni.  Gli
          elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi  di  cui
          al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali
          non e' dovuta  l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'
          stabilito il destinatario". 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  17
          della  legge  23  agosto  1988,   n.   400   e   successive
          modificazioni: 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".