Art. 52 
 
           Disposizioni per la riscossione mediante ruolo 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)   dopo   il   comma   1-quater   e'   inserito   il    seguente:
«1((-quinquies)). La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove  il
debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',
in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla
congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate
mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si
intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) accertata impossibilita' per il contribuente di ((eseguire))  il
pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione
ordinario; 
  b) ((solvibilita' del  contribuente,  valutata))  in  relazione  al
piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»; 
  2) al comma 3, alinea, le parole «di  due  rate  consecutive»  sono
sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione,  di
otto rate, anche non consecutive»; 
  b) all'articolo 52: 
  1) al  comma  2-bis  le  parole:  «e  79,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»; 
  2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui  al
comma 2-bis, la vendita del bene  deve  aver  luogo  entro  i  cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per
effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 
  2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha  luogo  nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi
e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro  il  giorno
che precede  tale  incanto,  puo'  comunque  esercitare  la  facolta'
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli
69 e 81.»; 
  c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite
dalle seguenti: «duecento»; 
  d) all'articolo 62: 
  1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  beni  di  cui
all'articolo 515, ((terzo comma)), del codice  di  procedura  civile,
anche se il debitore e' costituito in forma  societaria  ed  in  ogni
caso se nelle attivita'  del  debitore  risulta  una  prevalenza  del
capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di
un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri  beni
rinvenuti dall'ufficiale esattoriale  o  indicati  dal  debitore  non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  caso  di
pignoramento dei beni di cui  al  comma  1,  la  custodia  e'  sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo'  aver  luogo  prima
che siano decorsi trecento giorni dal  pignoramento  stesso.  In  tal
caso, il pignoramento perde efficacia  quando  dalla  sua  esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto.»; 
  e) all'articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la  parola:  «quindici»
e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
  f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e' ((aggiunto)) il seguente:
«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e  2  sul
conto  corrente  intestato  al  debitore,  gli  obblighi  del   terzo
pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo
stesso titolo.»; 
  g) all'articolo 76, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
Ferma la facolta' di intervento ai sensi  ((dell'articolo  499))  del
codice di procedura civile, l'agente della riscossione: 
  a)  non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico  immobile   di
proprieta' del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e'  adibito  ad  uso  abitativo  e  lo
stesso vi risiede anagraficamente; 
  ((a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere
di beni definiti «beni essenziali»  e  individuato  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia  delle
entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;)) 
  b) nei casi  diversi  da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo'
procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro.  L'espropriazione
puo'  essere  avviata  se  e'  stata  iscritta   l'ipoteca   di   cui
all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione  senza
che il debito sia stato estinto.»; 
  h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «((comma 1,))» sono
inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all'espropriazione di cui  all'articolo  76,
commi 1 e 2,»; 
  i) all'articolo 78, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma
2, il primo incanto non puo' essere effettuato  nella  data  indicata
nell'avviso di vendita, l'agente  della  riscossione  fissa  i  nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del  quale  procede,  il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo.»; 
  l) all'articolo 80: 
  1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Entro  il
termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito
internet dell'agente della riscossione.»; 
  2) il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Su  istanza  del
soggetto nei confronti del  quale  si  procede  o  dell'agente  della
riscossione, il giudice puo' disporre: 
  a) che degli incanti, ferma la data fissata  per  gli  stessi,  sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita' commerciale; 
  b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da  lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato
ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario
((che riferisca sulle caratteristiche e  sulle  condizioni  del  bene
pignorato, e puo' assegnare  ad  esso  la  funzione  di  custode  del
bene)).»; 
  3) dopo il comma 2, e' ((aggiunto)) il seguente: «2-bis Nei casi di
cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla  parte  richiedente  e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non  perde  efficacia  se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo,  il
primo incanto  non  puo'  essere  effettuato  entro  duecento  giorni
dall'esecuzione del pignoramento stesso.»; 
  m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma  per  la  quale  si  procede»  sono
sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»; 
  ((m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«2.  La  procedura  di  iscrizione  del  fermo  di  beni   mobili
registrati e' avviata dall'agente della riscossione con  la  notifica
al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici  registri  di  una
comunicazione preventiva contenente l'avviso  che,  in  mancanza  del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara'
eseguito il  fermo,  senza  necessita'  di  ulteriore  comunicazione,
mediante iscrizione del provvedimento che  lo  dispone  nei  registri
mobiliari, salvo che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel  predetto
termine, dimostrino all'agente della riscossione che il  bene  mobile
e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione».)) 
  2. All'articolo 10,  comma  13((-quinquies))  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre». 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare entro 30 giorni ((dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione)) del presente decreto-legge sono  stabilite  le
modalita'  di  attuazione  e  monitoraggio  degli  effetti  derivanti
dall'applicazione del meccanismo di rateazione  di  cui  al  comma  1
lettera a). 
  ((3-bis. Entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce  alle
Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle  misure
di cui al presente articolo, ai  fini  di  una  puntuale  valutazione
della loro efficacia, con particolare  riferimento:  all'introduzione
di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili
diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120
del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i  debiti;
all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa
venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 del Decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19 (Dilazione del pagamento) 
              1.  L'agente  della  riscossione,  su   richiesta   del
          contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi  di  temporanea
          situazione  di  obiettiva  difficolta'  dello  stesso,   la
          ripartizione del pagamento delle  somme  iscritte  a  ruolo
          fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
          richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma  3.  Sono
          fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di
          concessione della rateazione. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) accertata  impossibilita'  per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
              b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
          al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del  presente
          comma. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: 
              a) il debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
              b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto  e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
              c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 52 (Procedimento di vendita) 
              1.  La  vendita  dei  beni  pignorati  e'   effettuata,
          mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste  dal
          presente  decreto,  a  cura   del   concessionario,   senza
          necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 
              2. L'incanto e' tenuto  e  verbalizzato  dall'ufficiale
          della riscossione. 
              2-bis.  Il  debitore  ha  facolta'  di  procedere  alla
          vendita  del  bene  pignorato   o   ipotecato   al   valore
          determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80,  comma  2,
          lettera b), con il consenso dell'agente della  riscossione,
          il quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'
          interamente  versato  il   corrispettivo   della   vendita.
          L'eccedenza  del  corrispettivo  rispetto  al   debito   e'
          rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni  lavorativi
          successivi all'incasso. 
              2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta'
          di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver  luogo
          entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi
          degli articoli 66 e 78, per il  primo  incanto,  ovvero  la
          nuova data eventualmente fissata per effetto  della  nomina
          di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 
              2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha
          luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per  il
          primo incanto e vi e' necessita' di procedere  al  secondo,
          il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo'
          comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al
          prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81." 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento  e
          cancellazione della trascrizione) 
              1. Il pignoramento perde  efficacia  quando  dalla  sua
          esecuzione sono trascorsi duecento  giorni  senza  che  sia
          stato effettuato il primo incanto. 
              2. Se il pignoramento e' stato trascritto  in  pubblico
          registro  mobiliare  o  immobiliare,   il   concessionario,
          nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso  di
          estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni  al
          conservatore la cancellazione della trascrizione." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   62   (Disposizioni   particolari    sui    beni
          pignorabili) 
              1. I beni di cui all'articolo  515,  terzo  comma,  del
          codice  di  procedura  civile,  anche  se  il  debitore  e'
          costituito in forma societaria ed in  ogni  caso  se  nelle
          attivita' del debitore risulta una prevalenza del  capitale
          investito sul lavoro, possono essere pignorati  nei  limiti
          di un quinto, quando  il  presumibile  valore  di  realizzo
          degli altri beni  rinvenuti  dall'ufficiale  esattoriale  o
          indicati  dal  debitore  non  appare  sufficiente  per   la
          soddisfazione del credito. 
              1-bis. Nel caso di pignoramento  dei  beni  di  cui  al
          comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore  ed  il
          primo incanto non puo' aver luogo prima che  siano  decorsi
          trecento giorni dal pignoramento stesso. In  tal  caso,  il
          pignoramento perde efficacia quando  dalla  sua  esecuzione
          sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia  stato
          effettuato il primo incanto. 
              2.  I  frutti  dei  fondi  del  debitore  soggetti   al
          privilegio stabilito dall'articolo 2771 del  codice  civile
          possono essere pignorati  nelle  forme  dell'espropriazione
          presso  il  debitore  ancorche'  i   fondi   stessi   siano
          affittati." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72-bis  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi) 
              1. Salvo  che  per  i  crediti  pensionistici  e  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 545,  commi  quarto,
          quinto  e  sesto,  del  codice  di  procedura   civile,   e
          dall'articolo  72-ter  del  presente  decreto   l'atto   di
          pignoramento dei crediti  del  debitore  verso  terzi  puo'
          contenere, in luogo della  citazione  di  cui  all'articolo
          543, secondo  comma,  numero  4,  dello  stesso  codice  di
          procedura civile, l'ordine al terzo di  pagare  il  credito
          direttamente al  concessionario,  fino  a  concorrenza  del
          credito per cui si procede: 
              a)  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica
          dell'atto di pignoramento, per le somme  per  le  quali  il
          diritto alla percezione  sia  maturato  anteriormente  alla
          data di tale notifica; 
              b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 
              1-bis. L'atto di cui al comma  1  puo'  essere  redatto
          anche   da   dipendenti   dell'agente   della   riscossione
          procedente non abilitati all'esercizio  delle  funzioni  di
          ufficiale  della  riscossione  e,   in   tal   caso,   reca
          l'indicazione  a   stampa   dello   stesso   agente   della
          riscossione e non e' soggetto all'annotazione di  cui  all'
          articolo 44, comma 1, del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112. 
              2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di  pagamento,
          si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma
          2." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72-ter  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') 
              1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario  o
          di altre indennita' relative al rapporto  di  lavoro  o  di
          impiego, comprese quelle dovute a causa  di  licenziamento,
          possono essere pignorate dall'agente della  riscossione  in
          misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in
          misura pari ad un settimo per  importi  superiori  a  2.500
          euro e non superiori a 5.000 euro. 
              2. Resta ferma  la  misura  di  cui  all'articolo  545,
          quarto comma, del codice di procedura civile, se  le  somme
          dovute a  titolo  di  stipendio,  di  salario  o  di  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
          cinquemila euro. 
              2-bis. Nel caso di accredito  delle  somme  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al  debitore,  gli
          obblighi del terzo pignorato non  si  estendono  all'ultimo
          emolumento accreditato allo stesso titolo." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 76 (Espropriazione immobiliare) 
              1.  Ferma  la   facolta'   di   intervento   ai   sensi
          dell'articolo 499 del codice di procedura civile,  l'agente
          della riscossione: 
              a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile
          di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni
          di lusso aventi le caratteristiche individuate dal  decreto
          del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  2   agosto   1969,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  27  agosto
          1969,  e  comunque  dei   fabbricati   classificati   nelle
          categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso  abitativo
          e lo stesso vi risiede anagraficamente; 
              a-bis)  non  da'  corso  all'espropriazione   per   uno
          specifico paniere di  beni  definiti  "beni  essenziali"  e
          individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze  d'intesa  con  l'Agenzia  delle  entrate   e   con
          l'Istituto nazionale di statistica; 
              b) nei casi diversi da quello di cui alla  lettera  a),
          puo' procedere all'espropriazione immobiliare se  l'importo
          complessivo   del   credito   per   cui   procede    supera
          centoventimila euro. L'espropriazione puo'  essere  avviata
          se e' stata iscritta l'ipoteca di  cui  all'articolo  77  e
          sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza  che  il
          debito sia stato estinto. 
              2. Il  concessionario  non  procede  all'espropriazione
          immobiliare se il valore  del  bene,  determinato  a  norma
          dell'articolo 79 e diminuito  delle  passivita'  ipotecarie
          aventi priorita' sul credito per il quale  si  procede,  e'
          inferiore all'importo indicato nel comma 1." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  77  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 77 (Iscrizione di ipoteca) 
              1. Decorso inutilmente il termine di  cui  all'articolo
          50, comma 1, il  ruolo  costituisce  titolo  per  iscrivere
          ipoteca sugli immobili del debitore e dei  coobbligati  per
          un importo pari  al  doppio  dell'importo  complessivo  del
          credito per cui si procede. 
              1-bis. L'agente della riscossione, anche al  solo  fine
          di assicurare la tutela del  credito  da  riscuotere,  puo'
          iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al  comma  1  anche
          quando non si siano ancora  verificate  le  condizioni  per
          procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1  e
          2, purche' l'importo complessivo del  credito  per  cui  si
          procede non  sia  inferiore  complessivamente  a  ventimila
          euro. 
              2. Se l'importo complessivo  del  credito  per  cui  si
          procede  non  supera  il  cinque  per  cento   del   valore
          dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
          norma  dell'articolo  79,  il  concessionario,   prima   di
          procedere all'esecuzione, deve iscrivere  ipoteca.  Decorsi
          sei mesi dall'iscrizione senza  che  il  debito  sia  stato
          estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 
              2-bis.  L'agente  della   riscossione   e'   tenuto   a
          notificare al proprietario dell'immobile una  comunicazione
          preventiva  contenente  l'avviso  che,  in   mancanza   del
          pagamento delle somme dovute entro  il  termine  di  trenta
          giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  78  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 78 (Avviso di vendita) 
              1. Il pignoramento immobiliare si  esegue  mediante  la
          trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del
          codice di procedura civile, di un avviso contenente: 
              a) le generalita' del soggetto nei confronti del  quale
          si procede; 
              b) la descrizione degli  immobili  con  le  indicazioni
          catastali e la precisazione dei confini; 
              c) l'indicazione  della  destinazione  urbanistica  del
          terreno risultante dal certificato di cui  all'articolo  18
          della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 
              d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e
          del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; 
              e)  l'importo  complessivo  del  credito  per  cui   si
          procede, distinto per imposta, per periodo  d'imposta,  per
          interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate; 
              f) il prezzo base dell'incanto; 
              g) la misura  minima  dell'aumento  da  apportare  alle
          offerte; 
              h) l'avvertenza che le spese di  vendita  e  gli  oneri
          tributari  concernenti  il  trasferimento  sono  a   carico
          dell'aggiudicatario; 
              i) l'ammontare della cauzione ed il  termine  entro  il
          quale deve essere prestata dagli offerenti; 
              l)  il  termine  di  versamento  del  prezzo   di   cui
          all'articolo 82, comma 1; 
              m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto
          a sottrarre alla garanzia del credito i  beni  assoggettati
          all'espropriazione e i frutti di essi. 
              2. Entro cinque giorni dalla trascrizione  l'avviso  di
          vendita e' notificato al soggetto nei confronti  del  quale
          si  procede.  In  mancanza  della  notificazione  non  puo'
          procedersi alla vendita. 
              2-bis.  Se,   per   effetto   delle   nomine   previste
          dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere
          effettuato nella  data  indicata  nell'avviso  di  vendita,
          l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica
          al soggetto nei confronti del quale  procede,  il  relativo
          avviso contenente  le  informazioni  di  cui  al  comma  1,
          lettera d) del presente articolo." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  80  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso  di
          vendita) 
              1. Almeno venti giorni prima di quello fissato  per  il
          primo incanto l'avviso di vendita e'  inserito  nel  foglio
          degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a  cura
          dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna  della
          cancelleria del  giudice  dell'esecuzione  e  all'albo  del
          comune o dei comuni nel cui  territorio  sono  situati  gli
          immobili. 
              1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso  di
          vendita e' pubblicato sul sito internet  dell'agente  della
          riscossione. 
              2. Su istanza del soggetto nei confronti del  quale  si
          procede o dell'agente della riscossione,  il  giudice  puo'
          disporre: 
              a) che degli incanti, ferma la  data  fissata  per  gli
          stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali  o
          con altre idonee forme di pubblicita' commerciale; 
              b) la vendita al valore stimato  con  l'ausilio  di  un
          esperto da lui nominato, nel caso in  cui  ritenga  che  il
          valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia
          manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo
          richiede,  il  giudice  puo'  nominare  un  ausiliario  che
          riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene
          pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di  custode
          del bene. 
              2-bis Nei casi  di  cui  al  comma  2,  le  spese  sono
          anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal  giudice
          in prededuzione. In deroga a quanto disposto  dall'articolo
          53, comma 1, il pignoramento non perde  efficacia  se,  per
          effetto delle  nomine  di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro
          duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  85  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato) 
              1.  Se  il  terzo  incanto  ha   esito   negativo,   il
          concessionario, nei  dieci  giorni  successivi,  chiede  al
          giudice dell'esecuzione l'assegnazione  dell'immobile  allo
          Stato per il prezzo base  del  terzo  incanto,  depositando
          nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti  del
          procedimento. 
              2. Il giudice dell'esecuzione  dispone  l'assegnazione,
          secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del  codice
          di procedura civile.  Il  termine  per  il  versamento  del
          prezzo per il quale e' stata  disposta  l'assegnazione  non
          puo' essere inferiore a sei mesi. 
              3.  In  caso  di  mancato  versamento  del  prezzo   di
          assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue
          se il concessionario, nei  trenta  giorni  successivi  alla
          scadenza di tale  termine,  non  dichiara,  su  indicazione
          dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere  a
          un ulteriore incanto per un prezzo  base  inferiore  di  un
          terzo rispetto a quello dell'ultimo  incanto.  Il  processo
          esecutivo si estingue comunque se  anche  tale  incanto  ha
          esito negativo." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  86  del  citato
          Decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati) 
              1. Decorso inutilmente il termine di  cui  all'articolo
          50, comma 1, il concessionario puo' disporre il  fermo  dei
          beni mobili del debitore  o  dei  coobbligati  iscritti  in
          pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale
          delle entrate ed alla regione di residenza. 
              2. La procedura di iscrizione del fermo dei beni mobili
          registrati e' avviata dall'agente della riscossione con  la
          notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici
          registri  di  una   comunicazione   preventiva   contenente
          l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme  dovute
          entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo,
          senza  necessita'  di  ulteriore  comunicazione,   mediante
          iscrizione del provvedimento che lo  dispone  nei  registri
          mobiliari, salvo che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel
          predetto termine, dimostrino all'agente  della  riscossione
          che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di  impresa
          o della professione. 
              3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
          sottoposti al fermo  e'  soggetto  alla  sanzione  prevista
          dall'articolo 214, comma  8,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. 
              4. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e  dei  lavori  pubblici,  sono
          stabiliti le  modalita',  i  termini  e  le  procedure  per
          l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo." 
              -  Si  riporta   il   testo   del   comma   13-quinques
          dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "13-quinquies. Il decreto  di  cui  all'  articolo  17,
          comma 1, del decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,
          come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del  presente
          articolo, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  6.1  del
          predetto  articolo  17,  introdotto  dal   medesimo   comma
          13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013."