(( Art. 54-bis 
 
           Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 )) 
 
  ((1. All'articolo 1 della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)al comma 2, la lettera ))(( d) e' sostituita dalla seguente:)) 
  ((«))(( d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di
indirizzo, nonche' sulle  circolari  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione in  materia  di  conformita'  di
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti  il
rapporto di lavoro pubblico»;)) 
  (( b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e
danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui  detti
siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              --Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  6
          novembre 2012,  n.  190,  recante  "  Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  1  -  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) - 1. In attuazione  dell'articolo
          6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
          contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea  generale
          dell'ONU il 31 ottobre 2003 e  ratificata  ai  sensi  della
          legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della
          Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo  il
          27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno
          2012, n.  110,  la  presente  legge  individua,  in  ambito
          nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri
          organi  incaricati  di  svolgere,  con  modalita'  tali  da
          assicurare azione coordinata, attivita'  di  controllo,  di
          prevenzione   e   di   contrasto   della    corruzione    e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
              a) collabora con i paritetici organismi stranieri,  con
          le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
              b)   approva   il   Piano   nazionale    anticorruzione
          predisposto dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  di
          cui al comma 4, lettera c); 
              c) analizza le cause e i  fattori  della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
              d) esprime parere obbligatorio sugli atti di  direttiva
          e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
          conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
          alla legge, ai codici  di  comportamento  e  ai  contratti,
          collettivi e individuali, regolanti il rapporto  di  lavoro
          pubblico; 
              e)   esprime   pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
              f) esercita la vigilanza e il controllo  sull'effettiva
          applicazione e sull'efficacia delle misure  adottate  dalle
          pubbliche amministrazioni ai sensi dei  commi  4  e  5  del
          presente  articolo  e  sul  rispetto  delle  regole   sulla
          trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste   dai
          commi da 15 a  36  del  presente  articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
              g) riferisce al Parlamento, presentando  una  relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
              3. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  2,
          lettera  f),  la  Commissione  esercita  poteri   ispettivi
          mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,   atti   e
          documenti  alle   pubbliche   amministrazioni,   e   ordina
          l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai  piani  di
          cui ai commi 4 e 5 del presente  articolo  e  dalle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di  comportamenti
          o  atti  contrastanti  con  i  piani  e  le  regole   sulla
          trasparenza citati. La  Commissione  e  le  amministrazioni
          interessate  danno  notizia,  nei   rispettivi   siti   web
          istituzionali, dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
          presente   comma   e   danno    tempestiva    comunicazione
          dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica. 
              4-83 (omissis)"