Art. 55 
 
           Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA 
                       alle agenzie di viaggio 
 
  1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310  della  direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata  dalla  Corte
di giustizia dell'Unione europea, l'articolo  74-ter,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si
interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di  beni  e
sulle prestazioni  di  servizi,  di  cui  al  comma  2  dello  stesso
articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di  viaggio
stabilite  fuori  dell'Unione  europea  a   diretto   vantaggio   dei
viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando  quanto  previsto  in
materia di risorse proprie del  bilancio  dell'Unione  europea,  sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati;  altresi'
non si da' luogo alla restituzione delle  somme  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, risultino gia'  rimborsate  e
successivamente   recuperate   dagli   uffici    dell'amministrazione
finanziaria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              --La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del   28
          novembre 2006, in materia di sistema comune  d'imposta  sul
          valore  aggiunto,  e'  pubblicata  nella  GU  L   347   del
          11.12.2006. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 74-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, recante "Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto" : 
              "Art. 74-ter - (Disposizioni per le agenzie di  viaggio
          e turismo) - 1. Le operazioni effettuate dalle  agenzie  di
          viaggio e di turismo per  la  organizzazione  di  pacchetti
          turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  111,  da  viaggi,  vacanze,
          circuiti  tutto  compreso  e  connessi  servizi,  verso  il
          pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
          una prestazione  di  servizi  unica.  Le  disposizioni  del
          presente articolo si applicano anche  qualora  le  suddette
          prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio  e  turismo
          tramite mandatari; le stesse disposizioni non si  applicano
          alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono  in  nome  e
          per conto dei clienti. 
              2. Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta  sulle
          operazioni indicate nel comma 1,  il  corrispettivo  dovuto
          all'agenzia di viaggi e  turismo  e'  diminuito  dei  costi
          sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di  servizi
          effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al
          lordo della relativa imposta. 
              3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta  relativa  ai
          costi di cui al comma 2. 
              4. Se la differenza di cui al comma 2, per  effetto  di
          variazioni successivamente intervenute nel  costo,  risulta
          superiore a quella determinata all'atto  della  conclusione
          del  contratto,   la   maggiore   imposta   e'   a   carico
          dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non  hanno
          diritto al rimborso della minore imposta. 
              5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di  viaggio  e
          turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
          pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per  le
          prestazioni dei mandatari senza rappresentanza  di  cui  al
          secondo periodo del comma 1,  l'imposta  si  applica  sulla
          differenza,  al  netto  dell'imposta,  tra  il  prezzo  del
          pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto  all'agenzia
          di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta. 
              5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di  viaggio
          e turismo  relative  a  prestazioni  di  servizi  turistici
          effettuati  da  altri  soggetti,  che  non  possono  essere
          considerati pacchetti turistici ai  sensi  dell'articolo  2
          del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  111,  qualora
          precedentemente     acquisite     nella      disponibilita'
          dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta,  con
          le stesse modalita' previste dal comma 5. 
              6. Se le prestazioni rese al cliente sono  eseguite  in
          tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la
          parte della prestazione della agenzia di  viaggio  ad  essa
          corrispondente  non  e'  soggetta  ad   imposta   a   norma
          dell'articolo 9. 
              7. Per le operazioni di cui  al  comma  1  deve  essere
          emessa fattura ai sensi dell'articolo  21,  senza  separata
          indicazione  dell'imposta,   considerando   quale   momento
          impositivo  il  pagamento  integrale  del  corrispettivo  o
          l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se  le
          operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
          puo' essere emessa entro il mese successivo. 
              8. Le agenzie  organizzatrici  per  le  prestazioni  di
          intermediazione emettono una fattura riepilogativa  mensile
          per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario,  da
          annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
          mese successivo, inviandone  copia,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo,
          al  rappresentante,   il   quale   le   annota   ai   sensi
          dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della  relativa
          imposta. 
              8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono,  per  le
          prestazioni di  organizzazione  di  convegni,  congressi  e
          simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali
          casi le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  possono  detrarre
          l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati
          dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a
          diretto vantaggio del cliente. Il diritto  alla  detrazione
          sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la
          prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi  e
          turismo  optano  per  il  regime  ordinario   dell'imposta.
          Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia
          il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di
          viaggi e  turismo  devono  registrare  separatamente  nella
          propria  contabilita'  le  operazioni  che   rientrano   in
          ciascuno di tali regimi. 
              9. Con decreto del Ministro delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del
          presente articolo."