(( Art. 56-quater 
 
         Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede )) 
                     nei servizi di investimento 
 
  ((1. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Ferma
restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo
periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo  1,  comma  5,
lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai  servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) ».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante  "Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n.  52.",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 30 (Offerta fuori sede) 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
              a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla  sede
          legale o dalle dipendenze  dell'emittente,  del  proponente
          l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
          del collocamento; 
              b) di servizi e  attivita'  di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede: 
              a)  l'offerta  effettuata  nei  confronti  di   clienti
          professionali, come individuati ai sensi  dell'articolo  6,
          commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta  ai
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
              a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   dei
          servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  e
          c-bis); 
              b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate  e
          dalle SICAV, limitatamente alle  quote  e  alle  azioni  di
          OICR. 
              4.  Le  imprese  di  investimento,   le   banche,   gli
          intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco   previsto
          dall'articolo 107 del testo unico bancario,  le  Sgr  e  le
          societa'  di  gestione   armonizzate   possono   effettuare
          l'offerta fuori sede dei  propri  servizi  e  attivita'  di
          investimento. Ove l'offerta abbia  per  oggetto  servizi  e
          attivita' prestati da altri  intermediari,  le  imprese  di
          investimento e le banche  devono  essere  autorizzate  allo
          svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,
          lettere c) o c-bis). 
              5.  Le  imprese  di  investimento   possono   procedere
          all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli  strumenti
          finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo  al  promotore  finanziario  o  al   soggetto
          abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
          consegnati all'investitore. Ferma  restando  l'applicazione
          della disciplina di cui al primo e al  secondo  periodo  ai
          servizi di investimento di cui  all'articolo  1,  comma  5,
          lettere c), c-bis) e d), per  i  contratti  sottoscritti  a
          decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima  disciplina  si
          applica  anche  ai   servizi   di   investimento   di   cui
          all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina
          si applica  alle  proposte  contrattuali  effettuate  fuori
          sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  prodotti
          finanziari   diversi   dagli   strumenti   finanziari    e,
          limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
          emessi da imprese di assicurazione.".