Art. 14 
 
                 Funzioni e compiti del responsabile 
            del procedimento per la fase di progettazione 
                  (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile per la fase di progettazione: 
    a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a  consentire  la
verifica della fattibilita' tecnica, economica e amministrativa degli
interventi  in  relazione  agli  aspetti  operativi  da  cui   deriva
l'esigenza; verifica  in  via  generale  la  conformita'  ambientale,
paesistica, territoriale e urbanistica  dell'intervento  e  promuove,
ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri
dei  competenti  organi  di  tutela  ambientale  e  paesaggistico   -
territoriale; 
    b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del
codice, il documento preliminare alla progettazione; 
    c) coordina le attivita' necessarie al fine della  redazione  del
progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento  preliminare  alla  progettazione,   siano   indicati   gli
indirizzi  che  devono  essere  seguiti  nei  successivi  livelli  di
progettazione e i diversi gradi di approfondimento  delle  verifiche,
delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; 
    d) cura la richiesta del codice unico di progetto  (CUP)  di  cui
all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  nonche'  del  codice
identificativo di gara  (CIG),  verificando  che  tali  codici  siano
riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti
il progetto; 
    e) accerta e certifica la sussistenza  delle  condizioni  di  cui
all'art. 90, comma 6, del codice; motiva  la  scelta  del  metodo  di
affidamento  degli  incarichi  di   natura   tecnica,   compresa   la
valutazione di cui all'art. 91,  comma  5,  del  codice;  coordina  e
verifica la predisposizione dei relativi bandi di  gara,  nonche'  il
successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva
possibilita' di svolgere all'interno dell'Amministrazione le  diverse
fasi della progettazione senza l'ausilio di  consulenze  esterne;  in
relazione alle caratteristiche  e  alla  dimensione  dell'intervento,
promuove e definisce  le  modalita'  di  verifica  dei  vari  livelli
progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni
e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico; 
    f) coordina le attivita' necessarie alla redazione  del  progetto
definitivo  ed  esecutivo,  verificando  che  siano   rispettate   le
indicazioni  del  documento  preliminare  alla  progettazione  e  del
progetto preliminare, nonche' le attivita' necessarie alla  redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento; 
    g) propone all'amministrazione  aggiudicatrice,  nelle  procedure
ristrette e nelle procedure di appalto di progettazione e esecuzione,
ove ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare  con  le  ditte
per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni  sullo
stesso; 
    h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette di  appalto,  di
progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove
ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare per l'illustrazione
del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; 
    i) propone i sistemi di affidamento dei lavori; 
    l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli,  le  necessarie  verifiche  circa  la  rispondenza  dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni  del
documento   preliminare   e   del   progetto   preliminare   e   alle
disponibilita' finanziarie, nonche' alla sussistenza dei  presupposti
di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la  piena
disponibilita' degli immobili; 
    m) nomina i progettisti e il coordinatore per  la  progettazione,
per l'adempimento degli obblighi  di  cui  all'art.  91  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla loro attivita'; 
    n) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
di informazione connessi ai  lavori  e  relativi  alle  attivita'  di
propria competenza, in ottemperanza a quanto  previsto  dall'art.  7,
comma 8, del codice; 
    o) svolge, ai sensi dell'art. 16 del decreto  legislativo  n.  81
del 2008, su delega del soggetto di cui all'art.  26,  comma  3,  del
medesimo decreto legislativo, i compiti previsti  nello  stesso  art.
26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di
sicurezza  e  di  coordinamento,  ai  sensi  del  richiamato  decreto
legislativo; 
    p)  assume,  nella  fase  di  progettazione,  gli  obblighi   del
responsabile  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.   90   del   decreto
legislativo n.  81  del  2008,  salvo  che  il  soggetto  deputato  a
rappresentare il  committente  intenda  adempiere  direttamente  agli
stessi obblighi. 
  2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori
eseguibili per lotti, accerta e attesta: 
    a) l'avvenuta redazione,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la  sua
articolazione per lotti; 
    b) la quantificazione, nell'ambito del programma e  dei  relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare  l'intero
lavoro; 
    c) l'idoneita' dei singoli lotti a costituire  parte  funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 93,  commi  1  e  2,  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
          dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge
          24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
                "Art.  93.  (Livelli  della  progettazione  per   gli
          appalti  e  per  le  concessioni  di  lavori)   -   1.   La
          progettazione in materia di lavori  pubblici  si  articola,
          nel  rispetto  dei   vincoli   esistenti,   preventivamente
          accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare,
          e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli  di
          successivi   approfondimenti   tecnici,   in   preliminare,
          definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: 
                  a) la qualita' dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative; 
                  b)  la  conformita'   alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche; 
                  c) il  soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a  modificarle.  E'
          consentita  altresi'  l'omissione  di  uno  dei  primi  due
          livelli di  progettazione  purche'  il  livello  successivo
          contenga tutti gli elementi previsti per il livello  omesso
          e siano garantiti i requisiti di cui al  comma  1,  lettere
          a), b) e c). 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio
          2003,  n.  3  (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
          pubblica  amministrazione)   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15: 
                "Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici) - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'art. 90, comma 6,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato  dalla
          lettera v) del comma 1 dell'art. 1 del decreto  legislativo
          11 settembre 2008, n. 152: 
                "Art.  90  (Progettazione  interna  ed  esterna  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici) - 1. (Omissis) 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
              7. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art. 91. (Procedure di affidamento) - 1. (Omissis). 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee. 
              6. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  prima
          dall'art. 39, comma 1, lett. b) della legge 7 luglio  2009,
          n. 88, e poi dall'art. 60, comma 1, del decreto legislativo
          3 agosto 2009, n. 106: 
                "Art.  91   (Obblighi   del   coordinatore   per   la
          progettazione) - 1. Durante la progettazione  dell'opera  e
          comunque  prima  della  richiesta  di  presentazione  delle
          offerte, il coordinatore per la progettazione: 
                  a) redige il piano di sicurezza e di  coordinamento
          di cui all'articolo 100, comma  1,  i  cui  contenuti  sono
          dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
                  b)   predispone   un   fascicolo   adattato    alle
          caratteristiche dell'opera, i cui contenuti  sono  definiti
          all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai  fini
          della prevenzione e della protezione dai  rischi  cui  sono
          esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche  norme
          di buona tecnica e dell'allegato  II  al  documento  UE  26
          maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto  nel  caso  di
          lavori di manutenzione ordinaria  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera a)  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380; 
                  b-bis) coordina l'applicazione  delle  disposizioni
          di cui all'articolo 90, comma 1. 
              2. (Omissis). ". 
              Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 2. 
              Si riporta il testo dell'art.  16  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dall'art.  12
          del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: 
                "Art. 16 (Delega di  funzioni)  -  1.  La  delega  di
          funzioni  da  parte  del  datore   di   lavoro,   ove   non
          espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti  limiti  e
          condizioni: 
                  a) che essa risulti da atto  scritto  recante  data
          certa; 
                  b) che il delegato possegga tutti  i  requisiti  di
          professionalita' ed esperienza  richiesti  dalla  specifica
          natura delle funzioni delegate; 
                  c) che essa attribuisca al delegato tutti i  poteri
          di organizzazione, gestione  e  controllo  richiesti  dalla
          specifica natura delle funzioni delegate; 
                  d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia  di
          spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
                  e) che la delega sia  accettata  dal  delegato  per
          iscritto. 
              2. Alla delega di cui  al  comma  1  deve  essere  data
          adeguata e tempestiva pubblicita'. 
              3. La delega  di  funzioni  non  esclude  l'obbligo  di
          vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
          espletamento  da  parte   del   delegato   delle   funzioni
          trasferite. L'obbligo di cui al primo  periodo  si  intende
          assolto in caso di  adozione  ed  efficace  attuazione  del
          modello di verifica e controllo di cui  all'  articolo  30,
          comma 4. 
              3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua  volta,  previa
          intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro  alle  medesime
          condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni  di
          cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza  in
          capo al delegante in ordine al corretto espletamento  delle
          funzioni  trasferite.  Il  soggetto  al  quale  sia   stata
          conferita la delega di cui al presente comma  non  puo',  a
          sua volta, delegare le funzioni delegate.". 
              Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3,  del  citato
          decreto  legislativo  n.  81  del  2008   come   modificato
          dall'art. 16, comma 2, del  decreto  legislativo  3  agosto
          2009, n. 106: 
                "Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
          d'opera o di somministrazione) - 1. (Omissis) 
              3.  Il  datore  di  lavoro  committente   promuove   la
          cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
          possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
          documento e' allegato al contratto di appalto o di opera  e
          va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
          e forniture. Ai contratti  stipulati  anteriormente  al  25
          agosto 2007 ed ancora in corso alla data  del  31  dicembre
          2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
          allegato  entro  tale  ultima  data.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai rischi specifici  propri
          dell'attivita' delle imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
          lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  tale  documento   e'   redatto,   ai   fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
              3-bis. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art.  90  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima dall'art.
          39, comma 1, lett. a), della legge 7 luglio 2009, n. 88,  e
          poi dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto
          2009, n. 106: 
                "Art.   90.   (Obblighi   del   committente   o   del
          responsabile  dei  lavori)  -  1.  Il  committente   o   il
          responsabile  dei  lavori,  nelle  fasi  di   progettazione
          dell'opera, si attiene ai principi e alle  misure  generali
          di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: 
                  a)  al  momento   delle   scelte   architettoniche,
          tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o
          fasi  di  lavoro  che  si  svolgeranno  simultaneamente   o
          successivamente; 
                  b)  all'atto  della  previsione  della  durata   di
          realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
              1-bis. Per i lavori  pubblici  l'attuazione  di  quanto
          previsto al  comma  1  avviene  nel  rispetto  dei  compiti
          attribuiti  al   responsabile   del   procedimento   e   al
          progettista. 
              2. Il committente o il responsabile dei  lavori,  nella
          fase   della   progettazione    dell'opera,    prende    in
          considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1,
          lettere a) e b). 
              3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di  piu'
          imprese   esecutrici,   anche   non    contemporanea,    il
          committente, anche nei casi di  coincidenza  con  l'impresa
          esecutrice, o il responsabile dei  lavori,  contestualmente
          all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa  il
          coordinatore per la progettazione. 
              4. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di  piu'
          imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente
          o il responsabile dei lavori,  prima  dell'affidamento  dei
          lavori,  designa  il  coordinatore  per  l'esecuzione   dei
          lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si  applica  anche
          nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori  a  un'unica
          impresa, l'esecuzione dei lavori o di  parte  di  essi  sia
          affidata a una o piu' imprese. 
              6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
          in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  98,  ha
          facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
          progettazione sia  di  coordinatore  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
              7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
          alle imprese affidatarie,  alle  imprese  esecutrici  e  ai
          lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore  per  la
          progettazione e quello del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel  cartello  di
          cantiere. 
              8. Il committente  o  il  responsabile  dei  lavori  ha
          facolta'  di  sostituire  in   qualsiasi   momento,   anche
          personalmente,  se  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
          all'articolo 98, i soggetti  designati  in  attuazione  dei
          commi 3 e 4. 
              9. Il committente o il responsabile dei  lavori,  anche
          nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
          un lavoratore autonomo: 
                a) verifica l'idoneita'  tecnico-professionale  delle
          imprese  affidatarie,  delle  imprese  esecutrici   e   dei
          lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai  lavori
          da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei
          cantieri  la  cui  entita'  presunta  e'  inferiore  a  200
          uomini-giorno  e  i  cui  lavori  non   comportano   rischi
          particolari di cui all' allegato XI, il requisito di cui al
          periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante
          presentazione da  parte  delle  imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi del  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di
          commercio, industria e artigianato e del documento unico di
          regolarita' contributiva, corredato  da  autocertificazione
          in  ordine  al  possesso  degli  altri  requisiti  previsti
          dall'allegato XVII; 
                b) chiede alle imprese esecutrici  una  dichiarazione
          dell'organico  medio   annuo,   distinto   per   qualifica,
          corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei   lavoratori
          effettuate all'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul
          lavoro  (INAIL)   e   alle   casse   edili,   nonche'   una
          dichiarazione relativa al  contratto  collettivo  stipulato
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative, applicato ai  lavoratori  dipendenti.  Nei
          cantieri  la  cui  entita'  presunta  e'  inferiore  a  200
          uomini-giorno  e  i  cui  lavori  non   comportano   rischi
          particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui  al
          periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante
          presentazione da parte delle imprese del documento unico di
          regolarita'  contributiva,  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'articolo  16-bis,  comma  10,  del  decreto-legge   29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  dell'autocertificazione
          relativa al contratto collettivo applicato; 
                c) trasmette  all'amministrazione  concedente,  prima
          dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire  o
          della denuncia di inizio attivita',  copia  della  notifica
          preliminare di cui all'articolo 99, il documento  unico  di
          regolarita' contributiva delle  imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
          comma 10, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e una dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica
          della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 
              10.  In  assenza  del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento di cui all'articolo 100 o  del  fascicolo  di
          cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando  previsti,
          oppure in assenza  di  notifica  di  cui  all'articolo  99,
          quando prevista oppure in assenza del  documento  unico  di
          regolarita' contributiva delle  imprese  o  dei  lavoratori
          autonomi, e' sospesa l'efficacia  del  titolo  abilitativo.
          L'organo    di    vigilanza     comunica     l'inadempienza
          all'amministrazione concedente. 
              11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
          lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
          alla normativa vigente e comunque di importo  inferiore  ad
          euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
          la  progettazione  sono  svolte  dal  coordinatore  per  la
          esecuzione dei lavori.".