Art. 15 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: a) verifica la legittimita' dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione; b) verifica la conformita' alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli atti di invito; c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto; d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte concorrenti tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicita' dei relativi atti; f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attivita' di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice.
Note all'art. 15: Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art. 11. Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.