Art. 15 
 
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la  fase  di
                             affidamento 
                  (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 
    a) verifica la legittimita' dei sistemi di  affidamento  proposti
dal responsabile per la fase di progettazione; 
    b) verifica la conformita' alle norme di legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli atti di invito; 
    c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara,  tramite
il responsabile del procedimento per la fase  di  progettazione,  che
non  siano  sopravvenute  disposizioni  legislative  o  regolamentari
difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto; 
    d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte  concorrenti
tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani  di
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008; 
    e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di  bando,
promuove la gara informale e garantisce la pubblicita'  dei  relativi
atti; 
    f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice  la  nomina  della
commissione giudicatrice nel caso  di  affidamento  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attivita'
di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7,
comma 8, del codice. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  v.
          nelle note all'art. 11. 
              Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.