Art. 16 
 
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la  fase  di
                             esecuzione 
                  (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: 
    a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori  e
accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi  dell'art.  90,
comma 6,  del  codice,  giustificano  l'affidamento  dell'incarico  a
soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice; 
    b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori  e  ogni  altro
termine di svolgimento degli stessi; 
    c) nomina  il  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  per
l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  all'art.  92   del   decreto
legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attivita'; 
    d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla  legge  per
le varianti in corso d'opera; 
    e) irroga le penali per il ritardato adempimento  degli  obblighi
contrattuali,  anche  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   dal
direttore dei lavori; 
    f)  propone  la  risoluzione  del  contratto  ogni  qualvolta  ne
ricorrano i presupposti; 
    g)  propone  la  transazione  e  la  definizione  bonaria   delle
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e
promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo
bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in  tale  ambito
richiedendo  all'ente  deputato  all'approvazione  del  contratto  la
nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione; 
    h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' e'  responsabile
della   correttezza   degli   elementi   di   informazione   relativi
all'esecuzione; 
    i)  trasmette   agli   organi   competenti   dell'Amministrazione
aggiudicatrice, sentito il direttore  dei  lavori,  la  proposta  del
coordinatore   per   l'esecuzione   dei   lavori   di    sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o
di risoluzione del contratto; 
    l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli  elementi
di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le  attivita'
di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7,
comma 8, del codice; 
    m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del
responsabile  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.   90   del   decreto
legislativo n. 81 del 2008; 
    n) svolge funzione di vigilanza sulla  realizzazione  dei  lavori
nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto  delle
prescrizioni contrattuali. 
 
          Note all'art. 16: 
              Per il testo dell'art. 90, comma 6, del citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note  all'art.
          14. 
              Si riporta il testo dell'art.  92  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008, cosi' come modificato dall'art.
          61 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: 
                "Art. 92 (Obblighi del coordinatore per  l'esecuzione
          dei lavori) - 1. Durante la  realizzazione  dell'opera,  il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
                  a) verifica, con opportune azioni di  coordinamento
          e  controllo,  l'applicazione,  da  parte   delle   imprese
          esecutrici e dei lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni
          loro pertinenti contenute  nel  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto,  e  la
          corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
                  b) verifica  l'idoneita'  del  piano  operativo  di
          sicurezza,  da  considerare  come  piano  complementare  di
          dettaglio del piano di sicurezza  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo   100,   assicurandone   la    coerenza    con
          quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza  e
          di coordinamento di cui all'articolo 100, ove  previsto,  e
          il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,  lettera  b),
          in relazione all'evoluzione dei lavori  ed  alle  eventuali
          modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese
          esecutrici dirette a migliorare la sicurezza  in  cantiere,
          verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
          i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
                  c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
          lavoratori autonomi, la cooperazione  ed  il  coordinamento
          delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; 
                  d) verifica l'attuazione di quanto  previsto  negli
          accordi tra le parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il
          coordinamento  tra   i   rappresentanti   della   sicurezza
          finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
                  e) segnala al committente  o  al  responsabile  dei
          lavori, previa contestazione  scritta  alle  imprese  e  ai
          lavoratori  autonomi  interessati,  le  inosservanze   alle
          disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e  97,  comma  1,  e
          alle prescrizioni del piano di cui  all'articolo  100,  ove
          previsto,   e   propone   la   sospensione   dei    lavori,
          l'allontanamento delle imprese o  dei  lavoratori  autonomi
          dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel  caso  in
          cui il committente o il responsabile dei lavori non  adotti
          alcun provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza
          fornire   idonea   motivazione,   il    coordinatore    per
          l'esecuzione  da'  comunicazione   dell'inadempienza   alla
          azienda  unita'   sanitaria   locale   e   alla   direzione
          provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
                  f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
          direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino  alla
          verifica  degli  avvenuti  adeguamenti   effettuati   dalle
          imprese interessate. 
              2. Nei  casi  di  cui  all'articolo  90,  comma  5,  il
          coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere  i  compiti
          di cui al comma 1,  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento   e   predispone   il   fascicolo,   di   cui
          all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b),  fermo  restando
          quanto previsto al secondo periodo della  medesima  lettera
          b).". 
              Si riporta il testo dell'art. 240, comma 5, del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come  modificato
          prima dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del  decreto
          legislativo 20 marzo 2010, n. 53, e poi  dal  n.  1)  della
          lettera gg) del comma 2 dell'art. 4  del  decreto-legge  13
          maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge
          12 luglio 2011, n. 106: 
                "Art. 240. (Accordo bonario) 
              (Omissis). 
              5. Per gli appalti e le concessioni di importo  pari  o
          superiore a dieci milioni  di  euro,  il  responsabile  del
          procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
          al  comma  3   promuove   la   costituzione   di   apposita
          commissione,  affinche'  formuli,  acquisita  la  relazione
          riservata del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,
          dell'organo  di  collaudo,  entro  novanta   giorni   dalla
          costituzione  della  commissione,  proposta   motivata   di
          accordo bonario. 
              (Omissis).". 
              Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2. 
              Per  il  testo  dell'art.   90   del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v.  nelle  note  all'art.
          14.