Art. 16 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice; b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento degli stessi; c) nomina il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attivita'; d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera; e) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; f) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti; g) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in tale ambito richiedendo all'ente deputato all'approvazione del contratto la nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione; h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' e' responsabile della correttezza degli elementi di informazione relativi all'esecuzione; i) trasmette agli organi competenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le attivita' di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice; m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008; n) svolge funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Note all'art. 16: Per il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 14. Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, cosi' come modificato dall'art. 61 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).". Si riporta il testo dell'art. 240, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, e poi dal n. 1) della lettera gg) del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106: "Art. 240. (Accordo bonario) (Omissis). 5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. (Omissis).". Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2. Per il testo dell'art. 90 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art. 14.