Art. 13 
 
 
                    Durata dell'incandidabilita' 
 
  1. L'incandidabilita' alla carica di deputato,  senatore  e  membro
del Parlamento europeo spettante all'Italia,  derivante  da  sentenza
definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre
dalla data del passaggio in giudicato della  sentenza  stessa  ed  ha
effetto per un periodo corrispondente al doppio  della  durata  della
pena accessoria  dell'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici
comminata dal giudice. In  ogni  caso  l'incandidabilita',  anche  in
assenza della pena accessoria, non e' inferiore a sei anni. 
  2.  Il  divieto  ad  assumere  e  svolgere  incarichi  di   Governo
nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti
indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza  e  per  la
stessa durata prevista dal comma 1. 
  3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilita' o il
divieto di assumere incarichi di governo e' stato commesso con  abuso
dei poteri o in violazione dei doveri connessi al  mandato  elettivo,
di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico  di  Governo,  la
durata dell'incandidabilita' o del divieto e' aumentata di un terzo.