Art. 13
Durata dell'incandidabilita'
1. L'incandidabilita' alla carica di deputato, senatore e membro
del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza
definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha
effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della
pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilita', anche in
assenza della pena accessoria, non e' inferiore a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo
nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti
indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la
stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilita' o il
divieto di assumere incarichi di governo e' stato commesso con abuso
dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo,
di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la
durata dell'incandidabilita' o del divieto e' aumentata di un terzo.