Art. 15
Disposizioni comuni
1. L'incandidabilita' di cui al presente testo unico opera anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale.
2. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce
i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la
limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante
dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea
dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di
sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata
dell'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il periodo di
tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilita' disciplinata dagli articoli 7, comma 1,
lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del
procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, lett. b) e c),
del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
1967, n. 106:
«Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) abrogata;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto
1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti
stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di
provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o
piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell'articolo
215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della
sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto
elettorale solo quando sono passate in giudicato. La
sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini
della privazione del diritto di elettorato.».
- Gli articoli 178 e seguenti del codice penale recano
la disciplina della riabilitazione.
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226, S.O.:
«Art. 70 (Riabilitazione). 1. Dopo tre anni dalla
cessazione della misura di prevenzione personale,
l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La
riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova
costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di
appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria
che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o
dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti
gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di
persona sottoposta a misure di prevenzione nonche' la
cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice di procedura penale riguardanti la
riabilitazione.
4. Quando e' stata applicata una misura di prevenzione
personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione puo' essere
richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione personale.».