Art. 15 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. L'incandidabilita' di cui al presente testo  unico  opera  anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione  della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale. 
  2. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce
i  suoi  effetti  indipendentemente   dalla   concomitanza   con   la
limitazione del diritto di  elettorato  attivo  e  passivo  derivante
dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione  temporanea
dai pubblici uffici o  di  una  delle  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e  c),  del  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e  la  revisione  delle  liste  elettorali  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 
  3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi  degli  articoli  178  e
seguenti del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata
dell'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il  periodo  di
tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo. 
  4. L'incandidabilita'  disciplinata  dagli  articoli  7,  comma  1,
lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si  estingue  per  effetto  del
procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444. (Applicazione della pena su  richiesta).  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi  ai  sensi  dell'articolo  99,  quarto
          comma, del codice penale, qualora la pena superi  due  anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, lett. b)  e  c),
          del   testo   unico   delle   leggi   per   la   disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del
          testo unico delle leggi per la  disciplina  dell'elettorato
          attivo  e  per  la  tenuta  e  la  revisione  delle   liste
          elettorali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  aprile
          1967, n. 106: 
              «Art. 2. - 1. Non sono elettori: 
              a) abrogata; 
              b)  coloro   che   sono   sottoposti,   in   forza   di
          provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  come
          da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge  3  agosto
          1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei  provvedimenti
          stessi; 
              c)  coloro   che   sono   sottoposti,   in   forza   di
          provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
          alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in  uno  o
          piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell'articolo
          215 del codice  penale,  finche'  durano  gli  effetti  dei
          provvedimenti stessi; 
              d) i condannati a  pena  che  importa  la  interdizione
          perpetua dai pubblici uffici; 
              e)  coloro   che   sono   sottoposti   all'interdizione
          temporanea dai pubblici uffici, per tutto  il  tempo  della
          sua durata. 
              2. Le sentenze penali producono la perdita del  diritto
          elettorale  solo  quando  sono  passate  in  giudicato.  La
          sospensione condizionale della pena non ha effetto ai  fini
          della privazione del diritto di elettorato.». 
              - Gli articoli 178 e seguenti del codice penale  recano
          la disciplina della riabilitazione. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  70  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, S.O.: 
              «Art. 70  (Riabilitazione).  1.  Dopo  tre  anni  dalla
          cessazione   della   misura   di   prevenzione   personale,
          l'interessato   puo'   chiedere   la   riabilitazione.   La
          riabilitazione e' concessa, se il soggetto  ha  dato  prova
          costante ed effettiva di buona  condotta,  dalla  corte  di
          appello nel cui distretto ha sede  l'autorita'  giudiziaria
          che dispone l'applicazione della misura  di  prevenzione  o
          dell'ultima misura di prevenzione. 
              2. La riabilitazione comporta la  cessazione  di  tutti
          gli  effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo  stato   di
          persona sottoposta  a  misure  di  prevenzione  nonche'  la
          cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67. 
              3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del   codice   di   procedura   penale    riguardanti    la
          riabilitazione. 
              4. Quando e' stata applicata una misura di  prevenzione
          personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4,
          comma 1, lettera a) e b),  la  riabilitazione  puo'  essere
          richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
          prevenzione personale.».