Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Per le incandidabilita' di cui ai Capi I e II, e per quelle di
cui ai Capi III e IV non gia' rinvenibili nella disciplina
previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica
alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura
penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a
quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilita' in fase di
ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i
ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di
incandidabilita' sopravvenuta, si applicano anche alle
incandidabilita', non derivanti da sentenza penale di condanna,
disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale, si veda la nota all'art. 15.
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 143, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.:
«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 248 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che
la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o
gravemente colpose, sia omissive che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di
assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione.».