Art. 13 
 
 
Equilibrio  dei   bilanci   delle   amministrazioni   pubbliche   non
                            territoriali 
 
  1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non  territoriali  che
adottano la contabilita' finanziaria  si  considerano  in  equilibrio
quando, sia in fase di previsione che di  rendiconto,  registrano  un
saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate
finali e le spese finali. Ai fini  della  determinazione  del  saldo,
l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella  misura  di
quanto    effettivamente     realizzato,     solo     successivamente
all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di  eventuali
condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato. 
  2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non  territoriali  che
adottano esclusivamente  la  contabilita'  economico-patrimoniale  si
considerano  in  equilibrio  quando  risultano  conformi  ai  criteri
stabiliti con legge dello Stato. 
  3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri
al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle  amministrazioni
di cui al presente  articolo,  anche  con  riferimento  alle  singole
categorie di amministrazioni, nonche' i criteri per  il  recupero  di
eventuali disavanzi e le sanzioni  conseguenti  al  mancato  rispetto
dell'equilibrio.