Art. 10 
 
 
           Regioni a statuto speciale e province autonome 
                       di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  fermo  restando  quanto  previsto   dagli   ordinamenti
nazionali  in  materia  di  istruzione  scolastica  e  universitaria,
provvedono   all'attuazione   del   presente   decreto    legislativo
nell'ambito delle competenze  ad  esse  spettanti  e  secondo  quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali.