Art. 11 Disposizioni finali 1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'ambito delle disposizioni del proprio ordinamento. 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche in riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 9, puo' adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive, di cui all'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 3. Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta' degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con le linee guida di cui all'articolo 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della citata legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.