Art. 10 
 
Obblighi di  comunicazione  relativi  alle  societa'  assoggettate  a
  revisione diverse dagli enti di interesse pubblico 
 
  1. Le societa' assoggettate  a  revisione  diverse  dagli  enti  di
interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in
cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione
anticipata   dall'incarico,    nonche',    qualora    non    adottata
contestualmente, quella relativa al conferimento del  nuovo  incarico
ad altro revisore legale o ad altra  societa'  di  revisione  legale,
trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal
presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione: 
    a)  deliberazione  dell'assemblea   concernente   la   cessazione
anticipata o il conferimento del nuovo  incarico  ad  altro  revisore
legale o ad altra societa' di revisione legale; 
    b) parere dell'organo di controllo; 
    c)  relazione  dell'organo  di   amministrazione,   adeguatamente
motivata,  sulle  ragioni  che  hanno   determinato   la   cessazione
anticipata dell'incarico. 
  2. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione,  nel  caso  di
dimissioni,  trasmettono  alla  RGS  una  copia  delle  stesse  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta  presentazione.  Entro  il   medesimo
termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla
societa' assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione
consensuale. 
  3. L'organo di controllo della societa'  assoggettata  a  revisione
vigila in ordine all'osservanza  delle  disposizioni  in  materia  di
comunicazione  recate  dal  presente  articolo.   Nel   caso   rilevi
l'omissione della comunicazione di cui al comma 1,  provvede  in  via
sostitutiva e trasmette  direttamente  la  prescritta  documentazione
alla RGS. 
  4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le
modalita', anche telematiche, concernenti le  comunicazioni  previste
dal presente articolo.