Art. 9 
 
 
                      Obblighi di comunicazione 
              relativi agli enti di interesse pubblico 
 
  1. Gli enti di interesse pubblico, entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data in cui l'assemblea  ha  adottato  la  deliberazione
relativa  alla  cessazione  anticipata  dall'incarico  di   revisione
legale,  nonche',  qualora  non  adottata   contestualmente,   quella
relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore  legale
o ad altra societa' di revisione legale, trasmettono alla Consob,  in
originale o in copia dichiarata conforme dal  presidente  dell'organo
di controllo, la seguente documentazione: 
    a)  deliberazione  dell'assemblea   concernente   la   cessazione
anticipata o il conferimento del nuovo  incarico  ad  altro  revisore
legale o ad altra societa' di revisione legale; 
    b) parere dell'organo di controllo; 
    c)  relazione  dell'organo  di   amministrazione,   adeguatamente
motivata,  sulle  ragioni  che  hanno   determinato   la   cessazione
anticipata dell'incarico. 
  2. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione,  nel  caso  di
dimissioni, trasmettono alla Consob  una  copia  delle  stesse  entro
quindici  giorni  dall'avvenuta  presentazione.  Entro  il   medesimo
termine, trasmettono alla Consob copia delle  osservazioni  formulate
all'ente di interesse pubblico nei casi di revoca  e  di  risoluzione
consensuale. 
  3. L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila  in
ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di  comunicazione
recate dal presente  articolo.  Nel  caso  rilevi  l'omissione  della
comunicazione di cui al  comma  1,  provvede  in  via  sostitutiva  e
trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.