Art. 14 Comunicazione annuale 1. Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore trasmette, con le modalita' previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) la tipologia e le quantita' di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice CER; b) le quantita' di CSS-Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformita' al presente regolamento, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantita' di residui derivanti dal processo di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS combustibile con facolta' di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette con le modalita' previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unita' di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento; b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato; c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalita' prescritte dall'autorita' competente, e sono corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d).
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 29-undecies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "Art. 29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti. 1. I gestori degli impianti di cui all'allegato VIII trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro 23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.".