Art. 14 
 
                        Comunicazione annuale 
 
  1. Entro il 30 aprile di ogni anno ogni produttore  trasmette,  con
le  modalita'  previste   dall'articolo   29-undecies   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  anche  attraverso  strumenti  di
controllo e dichiarazioni previste dalla  normativa  di  settore,  le
seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: 
    a)  la  tipologia  e  le  quantita'  di   rifiuti   in   ingresso
all'impianto di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per codice
CER; 
    b) le quantita'  di  CSS-Combustibile  prodotte,  classificate  e
caratterizzate, in conformita'  al  presente  regolamento,  ai  sensi
dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; 
    c) la tipologia e le quantita' di residui derivanti dal  processo
di produzione del CSS-Combustibile, suddivisi per destini finali; 
    d) i risultati delle  analisi  dei  sottolotti  e  dei  lotti  di
CSS-Combustibile effettuate; 
    e)  la  quota  biodegradabile  contenuta   nei   lotti   di   CSS
combustibile  con  facolta'  di  indicarla  anche  solamente  tramite
attribuzione,  in  modo   forfettario,   in   base   alla   normativa
applicabile; 
    f) i dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile. 
  2. Entro il  30  aprile  di  ogni  anno  ciascun  utilizzatore  del
CSS-Combustibile trasmette con le  modalita'  previste  dall'articolo
29-undecies del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le
seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: 
    a) il quantitativo di CSS-Combustibile  utilizzato,  espresso  in
unita'  di  peso  e   suddiviso   secondo   le   caratteristiche   di
classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di  cui
all'Allegato 1, Tabella 2, del presente regolamento; 
    b) i dati  identificativi  dei  produttori  del  CSS-Combustibile
utilizzato; 
    c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni  riferite
ai  sottolotti  e  delle  eventuali  ulteriori  analisi   dei   lotti
effettuati dall'utilizzatore; 
    d) la percentuale di sostituzione  di  combustibili  fossili  con
descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di  gas
ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile. 
  3. Le comunicazioni di cui ai commi  1  e  2  sono  rese  in  copia
cartacea o mediante supporto informatico  riproducibile,  secondo  le
modalita' prescritte dall'autorita' competente, e sono  corredate  da
una sintesi non tecnica destinata al  pubblico  per  i  fini  di  cui
all'articolo 15, comma 2, lettera d). 
 
          Note all'art. 14: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29-undecies  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art.   29-undecies.   Inventario   delle    principali
          emissioni e loro fonti. 
              1. I gestori degli impianti di  cui  all'allegato  VIII
          trasmettono  all'autorita'  competente   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la
          Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati
          caratteristici relativi alle emissioni  in  aria,  acqua  e
          suolo dell'anno precedente. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, in conformita'  a  quanto
          previsto dalla Commissione europea, sentita  la  Conferenza
          unificata istituita ai sensi  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e  al
          formato della comunicazione di cui al decreto dello  stesso
          Ministro 23  novembre  2001,  attuativo  dell'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 
              3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li  trasmette
          all'autorita' competente e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  anche  per  l'invio
          alla Commissione europea. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  l'Istituto  Superiore  per  la
          Protezione e la Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  l'accesso
          del pubblico ai dati di cui al comma 1  e  alle  successive
          elaborazioni.".