Art. 16 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 9, comma 1, per un periodo transitorio di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 sono considerate equivalenti alla certificazione di qualita' ambientale secondo la norma UNI EN 15358. 2. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari (CSS) o del combustibile da rifiuto (CDR) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, possono utilizzare, nei limiti indicati dalla predetta autorizzazione, il CSS-Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorita' competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Nella comunicazione sono indicati i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione e' corredata dalle autorizzazioni del produttore e dalle rispettive certificazioni di qualita' ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La medesima procedura si applica qualora l'utilizzatore decida, successivamente, di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un CSS-Combustibile prodotto da un diverso produttore. 3. Il presente regolamento e' comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ai sensi dell'articolo 21 della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti, nonche' ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 4. L'utilizzo del CSS-Combustibile negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla biomassa contenuta, determinata in conformita' alle vigenti disposizioni.
Note all'art. 16: Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O. Si riporta l'articolo 33 del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti: "Art. 33. Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessita' di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII. 2. Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri. 3. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.". Si riporta il testo dell'articolo 21 della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti: "Art. 21. Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.". Si riporta il testo dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive: "Art. 40. Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.".