Art. 16 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  5,   comma   1,   e
dell'articolo 9, comma 1, per un periodo transitorio di  dodici  mesi
dall'entrata in vigore del presente  regolamento,  le  certificazioni
UNI  EN  ISO  9001  e  14001  sono   considerate   equivalenti   alla
certificazione di qualita' ambientale secondo la norma UNI EN 15358. 
  2. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), in
possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del  Titolo
III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, rilasciata prima della data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, che preveda l'utilizzo dei combustibili solidi secondari
(CSS) o del combustibile da rifiuto  (CDR)  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente  5  febbraio  1998,  possono  utilizzare,  nei
limiti indicati dalla predetta  autorizzazione,  il  CSS-Combustibile
previa  comunicazione  da  trasmettere  da  parte   dell'utilizzatore
all'autorita' competente almeno sessanta giorni prima  dell'effettivo
utilizzo del CSS-Combustibile. Nella comunicazione  sono  indicati  i
dati  identificativi  del  produttore  del  CSS-Combustibile   e   la
classificazione  e  le   specificazioni   dello   stesso   ai   sensi
dell'Allegato 1, tabelle 1 e 2. La comunicazione e'  corredata  dalle
autorizzazioni del produttore e dalle  rispettive  certificazioni  di
qualita' ambientale oppure della registrazione ai sensi della vigente
disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle  organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).  La  medesima
procedura si applica qualora l'utilizzatore decida,  successivamente,
di utilizzare un diverso CSS-Combustibile oppure un  CSS-Combustibile
prodotto da un diverso produttore. 
  3. Il presente regolamento e' comunicato alla  Commissione  europea
ai sensi dell'articolo 33  del  Regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006  relativo  alle
spedizioni di rifiuti, ai  sensi  dell'articolo  21  della  Direttiva
2000/76/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  4  dicembre
2000, e successive modificazioni e  integrazioni,  sull'incenerimento
dei rifiuti,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  40  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  novembre
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
  4.  L'utilizzo  del  CSS-Combustibile   negli   impianti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), concorre al  raggiungimento
degli obiettivi nazionali  di  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, in misura proporzionale alla  biomassa  contenuta,
determinata in conformita' alle vigenti disposizioni. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il decreto del Ministro dell'ambiente 5  febbraio  1998
          (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti  alle
          procedure semplificate di recupero ai sensi degli  articoli
          31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.  22)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O. 
              Si riporta l'articolo 33 del citato regolamento (CE) n.
          1013/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  14
          giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti: 
              "Art. 33. Applicazione del  presente  regolamento  alle
          spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri 
              1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato
          di sorveglianza e controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
          esclusivamente all'interno della loro  giurisdizione.  Tale
          sistema deve tener conto della necessita' di assicurare  la
          coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II
          e VII. 
              2. Ogni Stato membro informa  la  Commissione  del  suo
          sistema di sorveglianza e  controllo  delle  spedizioni  di
          rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri. 
              3. Gli Stati membri possono applicare,  nel  territorio
          posto sotto la loro giurisdizione, il  sistema  di  cui  ai
          titoli II e VII.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  21  della  direttiva
          2000/76/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  4
          dicembre 2000, e successive modificazioni  e  integrazioni,
          sull'incenerimento dei rifiuti: 
              "Art. 21. Attuazione 
              1. Gli Stati membri mettono in vigore  le  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative necessarie  per
          conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due
          anni a decorrere dalla data della sua  entrata  in  vigore.
          Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
              Quando gli Stati  membri  adottano  tali  disposizioni,
          queste contengono un riferimento alla presente direttiva  o
          sono corredate di un siffatto  riferimento  all'atto  della
          pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento  sono
          decise dagli Stati membri. 
              2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il
          testo  delle  disposizioni  di  diritto  interno  che  essi
          adottano   nel   settore   disciplinato   dalla    presente
          direttiva.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  40  della  direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga  alcune
          direttive: 
              "Art. 40. Attuazione 
              1. Gli Stati membri mettono in vigore  le  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
          conformarsi alla presente direttiva entro  il  12  dicembre
          2010. 
              Quando gli Stati  membri  adottano  tali  disposizioni,
          queste contengono un riferimento alla presente direttiva  o
          sono corredate di un siffatto  riferimento  all'atto  della
          pubblicazione ufficiale. Le modalita' di  tale  riferimento
          sono decise dagli Stati membri. 
              2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il
          testo delle disposizioni essenziali di diritto interno  che
          essi  adottano  nel  settore  disciplinato  dalla  presente
          direttiva.".