Art. 17 
 
                Clausola di riconoscimento reciproco 
 
  1. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla
commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle
legalmente fabbricate  in  uno  Stato  dell'Associazione  europea  di
libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio
economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli  di
sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli
prescritti dal presente decreto. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 14 febbraio 2013 
 
                                                   Il Ministro: Clini 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 2, foglio n. 34