Art. 28 
 
                         Sistema di registri 
 
  1. Sulla base delle disposizioni del Comitato,  e  conformemente  a
quanto stabilito dai regolamenti sui registri,  l'Istituto  Superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito  ISPRA,  svolge
le funzioni di amministratore della  sezione  italiana  del  Registro
dell'Unione, nonche'  le  funzioni  di  amministratore  del  Registro
nazionale. L'ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per  dare
piena attuazione ai regolamenti sui registri. 
  2. Il Registro dell'Unione e' accessibile al  pubblico  secondo  le
modalita' e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri. 
  3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro
dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote  di  emissioni
possedute da ciascuna persona. Nei casi in  cui  una  stessa  persona
rivesta il ruolo di gestore di piu'  impianti  o  di  piu'  operatori
aerei amministrati  dall'Italia,  il  Registro  dell'Unione  contiene
contiene una contabilita' separata per ciascun impianto o per ciascun
operatore aereo amministrato dall'Italia. 
  4. Il gestore di  un  impianto  e  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia  che  esercita  le  attivita'  elencate  all'allegato  I,
nonche'  qualsiasi  persona  che  intenda  trasferire,  restituire  o
cancellare  quote,  ai  sensi  dell'articolo  32,  ha  l'obbligo   di
presentare all'amministratore del Registro  dell'Unione,  domanda  di
iscrizione   nelle   forme   e   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'amministratore stesso sulla base dei regolamenti  sui  registri.
L'amministratore del Registro dell'Unione  stabilisce,  altresi',  le
procedure per richiedere modifiche ai dati  conservati  nello  stesso
Registro  conformemente  a  quanto  previsto  dai   regolamenti   sui
registri. 
  5. Le quote rilasciate ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo  23
sono conservate nel  Registro  dell'Unione  ai  fini  dell'esecuzione
delle  procedure  relative  alla  gestione  dei  conti  di  depositi,
all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote.