Art. 28 Sistema di registri 1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L'ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri. 2. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri. 3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti o di piu' operatori aerei amministrati dall'Italia, il Registro dell'Unione contiene contiene una contabilita' separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia. 4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attivita' elencate all'allegato I, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ai sensi dell'articolo 32, ha l'obbligo di presentare all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base dei regolamenti sui registri. L'amministratore del Registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso Registro conformemente a quanto previsto dai regolamenti sui registri. 5. Le quote rilasciate ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 23 sono conservate nel Registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di depositi, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote.