Art. 29 
 
Uso di crediti, CERs ed ERUs  utilizzabili  nell'ambito  del  sistema
  comunitario  prima   dell'entrata   in   vigore   di   un   accordo
  internazionale sui cambiamenti climatici. 
 
  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno
2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs  e  ERUs  fino
alla quantita' stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012). 
  2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno
2012, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare
CERs/ERUs fino al 15 per cento della  quantita'  di  quote  che  sono
tenuti a restituire per quell'anno. 
  3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo  di  restituzione  per  il
periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti
nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono
utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla  quantita'  stabilita  con
delibera del Comitato, sulla base di quanto  stabilito  dall'articolo
11-bis della direttiva 2003/87/CE e,  in  particolare,  dalle  misure
adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. 
  4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,  convertito,  dalla
legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che
nel periodo 2008-2012  non  hanno  ricevuto  quote  di  emissione  di
anidride carbonica a titolo gratuito a causa  dell'esaurimento  della
riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione
(2008-2012), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
della valorizzazione per i gestori degli impianti  in  questione  del
possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal  decisione
di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo  di
restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilita'
dell'utilizzo degli stessi. 
 
          Note all'art. 29: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 2, del decreto  -  legge  20
          maggio 2010, n. 72, si veda nelle note all'articolo 19. 
              Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note
          all'articolo 19.