Art. 29 Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantita' stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012). 2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino al 15 per cento della quantita' di quote che sono tenuti a restituire per quell'anno. 3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantita' stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. 4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilita' dell'utilizzo degli stessi.
Note all'art. 29: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 2, del decreto - legge 20 maggio 2010, n. 72, si veda nelle note all'articolo 19. Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all'articolo 19.