Art. 30 Attivita' di attuazione congiunta e attivita' di meccanismo pulito 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita' di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione. 2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo. 3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalita' e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto. 4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 11- ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.