Art. 31 Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni 1. Il Comitato puo' rilasciare quote o crediti per determinati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2. 2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifica la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
Note all'art. 31: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.