Art. 31 
 
Norme  armonizzate  applicabili  ai  progetti  di   riduzione   delle
                              emissioni 
 
  1. Il Comitato puo' rilasciare  quote  o  crediti  per  determinati
progetti che riducono le  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  sul
territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per  lo
scambio delle quote di CO2. 
  2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste di  rilascio
delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti
interessati,  verifica  la  conformita'  rispetto  alle   misure   di
attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
24-bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni  dalla
presentazione della richiesta. 
 
          Note all'art. 31: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.