Art. 32 
 
  Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni 
 
  1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: 
  a) tra persone all'interno della Unione europea; 
  b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi
terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente
alla  procedura  dell'articolo   25   della   direttiva   2003/87/CE,
nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente  decreto
legislativo o adottate  in  forza  del  medesimo  o  della  direttiva
2003/87/CE. 
  2.  Le  quote  di  emissioni  rilasciate  dall'autorita'  nazionale
competente di  un  altro  Stato  membro  sono  riconosciute  ai  fini
dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 4 per un  operatore
aereo o dell'adempimento degli obblighi previsti al comma  3  per  un
gestore. 
  3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun  impianto
restituisce un numero di quote  di  emissioni,  diverse  dalle  quote
rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali  di  tale
impianto nel  corso  dell'anno  civile  precedente,  come  verificate
conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato  dispone
che tali quote siano successivamente cancellate. 
  4. Il Comitato accerta, entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  che
ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente
alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle
attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato  I  per  le  quali
l'operatore  in  questione  e'  l'operatore  aereo,  come  verificate
conformemente alle disposizioni sulle verifiche,  e  che  tali  quote
siano successivamente cancellate. 
  5. Non sussiste  l'obbligo  di  restituzione  delle  quote  per  le
emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il  trasporto  ai
fini dello stoccaggio permanente presso un impianto  per  cui  e'  in
vigore  un'autorizzazione  ai  sensi  del  decreto   legislativo   14
settembre 2011, n. 162. 
  6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per  garantire  che
le quote di emissioni  vengano  cancellate  in  qualsiasi  momento  a
richiesta della persona che le detiene. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  fatta  salva
l'eventuale decisione, da parte di Stati  membri,  di  consentire  ai
gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati
nei rispettivi territori nazionali l'utilizzo delle  quote  assegnate
ai  sensi  dell'articolo  10-quater   della   direttiva   2003/87/CE,
esclusivamente ai  fini  della  restituzione  delle  quote  ai  sensi
dell'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva. 
  8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le  cui  attivita'
ricadono nell'allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006  per
il periodo 2008-2012. 
 
          Note all'art. 32: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il decreto legislativo 14 settembre 2011,  162,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per il decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  si
          veda nelle note alle premesse.