Art. 32 Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE. 2. Le quote di emissioni rilasciate dall'autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 4 per un operatore aereo o dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un gestore. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate. 4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore in questione e' l'operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano successivamente cancellate. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l'eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazionali l'utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fini della restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva. 8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attivita' ricadono nell'allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.
Note all'art. 32: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse. Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.