Art. 33 Validita' delle quote 1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo. 2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono piu' valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32. 3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013. 4. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun periodo successivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quote di cui al comma 3 che non sono piu' valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32. 5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emissioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o 4 in sostituzione di quest'ultime.