Art. 33 
 
                        Validita' delle quote 
 
  1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per  le
emissioni prodotte durante il medesimo periodo. 
  2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate
le quote di cui al comma 1 che non sono piu' valide e  che  non  sono
state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32. 
  3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio  2013  sono  valide
per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio  il
1° gennaio 2013. 
  4. Quattro mesi dopo l'inizio  di  ciascun  periodo  successivo  al
periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quote di cui al comma 3 che
non sono piu' valide e che non sono state restituite e cancellate  ai
sensi dell'articolo 32. 
  5. A partire dal 2013  il  Comitato  rilascia  quote  di  emissioni
valide per il periodo in corso a persone le cui  quote  di  emissioni
siano state cancellate a norma del comma 2 o  4  in  sostituzione  di
quest'ultime.