Art. 34 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni 1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato. 2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate al Comitato secondo il formato e le modalita' dallo stesso stabilite ed iscritte nel Registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa. 4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, per le attivita' di cui all'allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012. 5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, l'operatore aereo amministrato dall'Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, dall'aeromobile che gestisce, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
Note all'art. 34: Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse. Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.