Art. 34 
 
            Monitoraggio e comunicazione delle emissioni 
 
  1. Il gestore di  un  impianto  o  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia monitora le emissioni  rilasciate  durante  ciascun  anno
civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce,  secondo  quanto
stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e  sulla  comunicazione
delle emissioni e conformemente al Piano  di  monitoraggio  approvato
dal Comitato. 
  2. Le emissioni di cui al  comma  1  sono  comunicate  al  Comitato
secondo il formato e le modalita' dallo stesso stabilite ed  iscritte
nel Registro dell'Unione, entro il 31 marzo  dell'anno  successivo  a
quello cui il monitoraggio si riferisce. 
  3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2,
di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le
emissioni comunicate non sono  state  monitorate  conformemente  alle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle  emissioni,
lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle
emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno  e  il
gestore  o  l'operatore  aereo   amministrato   dall'Italia   adempie
all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 29,  comma  3,  sulla
base di tale stima conservativa. 
  4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente  all'anno
2013, il gestore dell'impianto comunica  al  Comitato,  entro  il  31
marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente,
per le attivita' di cui all'allegato  A  del  decreto  legislativo  4
aprile 2006,  n.  216,  monitorate  conformemente  alle  disposizioni
emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012. 
  5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente  all'anno
2013,  l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia,   comunica   al
Comitato, entro il 31 marzo 2013,  le  emissioni  rilasciate  durante
l'anno civile precedente, dall'aeromobile  che  gestisce,  monitorate
conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per  il
periodo 2008-2012. 
 
          Note all'art. 34: 
              Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
          alle premesse. 
              Per il decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per la direttiva 2009/29/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.