Art. 35 
 
                      Verifica e accreditamento 
 
  1.  I  gestori  e  gli  operatori  aerei  amministrati  dall'Italia
trasmettono al Comitato  le  comunicazioni  effettuate  a  norma  del
presente decreto legislativo,  verificate,  secondo  le  disposizioni
sulle verifiche, da un  verificatore  accreditato  dall'organismo  di
accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento  (CE)  n.
765/2008, in conformita' al comma 3. 
  2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia  la  cui
comunicazione non sia stata riconosciuta conforme  alle  disposizioni
sulle verifiche non  puo'  trasferire  quote  di  emissioni  fino  al
momento in cui la comunicazione di tale gestore o di  tale  operatore
aereo non sia riconosciuta come conforme. 
  3. In conformita' alle disposizioni comunitarie, emanate  ai  sensi
dell'articolo  15  della   direttiva   2009/29/CE,   l'organismo   di
accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento  (CE)  n.
765/2008 stabilisce le procedure per l'accreditamento, la revoca e la
supervisione dei  verificatori,  nonche'  per  il  riconoscimento  di
verificatori accreditati da organi di accreditamento di  altri  Stati
membri. 
  4. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del  bilancio  dello  Stato,  presso  l'organismo  di  accreditamento
nazionale designato ai sensi del regolamento  (CE)  n.  765/2008,  il
registro dei verificatori accreditati. 
  5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitatamente  all'anno
2013, il  gestore  dell'impianto  o  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia  che  per  il  periodo  2008-2012  ricade  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo n. 216 del  2006,  trasmette  al
Comitato, le comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 34, commi
4 e 5,  verificate  conformemente  alle  disposizioni  emanate  dallo
stesso Comitato per il periodo 2008-2012. 
 
          Note all'art. 35: 
              Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note
          alle premesse. 
              Per il decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per la direttiva 2009/29/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.