Art. 36 Sanzioni 1. Chiunque esercita un'attivita' elencata all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonche' di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di quote di emissione pari: a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito; b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. 2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone. 3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonche' di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantita' di quote di emissione pari: a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito; b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. 4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone. 5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all'articolo 34, verificata secondo quanto stabilito all'articolo 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantita' di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantita' pari alla stima conservativa di cui all' articolo 34, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantita' di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantita' pari alla stima conservativa di cui all'articolo 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione. 7. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce l'informativa ai sensi dell'articolo 16 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. La sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata o per ciascuna quota indebitamente rilasciata, nonche' di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate o alle quote indebitamente rilasciate. 8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, dell'articolo 25 e dell'articolo 26 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dai citati articoli, nonche' di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantita' di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. 9. Nel caso in cui le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 50.000 euro aumentata di 100 euro per ogni eventuale quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione. 10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino non congruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione. 11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applichera', nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravita', la revoca dell'accreditamento. 12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
Note all'art. 36: La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.