Art. 36 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque  esercita  un'attivita'  elencata  all'allegato  I,  ad
eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza  l'autorizzazione
di cui all'articolo 13, e' soggetto ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 25.000 euro a  250.000  euro  aumentata,  per  ciascuna
tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza  di
autorizzazione di 100 euro, nonche' di un ammontare corrispondente al
costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una
quantita' di quote di emissione pari: 
  a) alla differenza tra le  emissioni  rilasciate  in  atmosfera  in
assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che  sarebbe  stata
assegnata a titolo  gratuito,  nel  caso  in  cui  il  gestore  abbia
beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito; 
  b)  alle  emissioni  rilasciate  in   atmosfera   in   assenza   di
autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia  beneficiato  di
assegnazione di quote a titolo gratuito. 
  2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al  comma  1  il
Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni
rilasciate in atmosfera in assenza  di  autorizzazione  di  cui  alle
lettere a) e b), tenendo conto  di  tutti  gli  elementi  informativi
utili di cui dispone. 
  3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non  presenta  il
Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo  10,  comma
1, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a  250.000  euro  aumentata,
per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa  e
non monitorata, di 100 euro, nonche' di un  ammontare  corrispondente
al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione,  di
una quantita' di quote di emissione pari: 
  a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera  e  non
monitorate e la quantita' di quote  che  sarebbe  stata  assegnata  a
titolo gratuito, nel  caso  in  cui  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia abbia beneficiato  di  assegnazione  di  quote  a  titolo
gratuito; 
  b) alle emissioni rilasciate in atmosfera  e  non  monitorate,  nel
caso in cui l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia  non  abbia
beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. 
  4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma  3,  il
Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni
rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b),
del medesimo comma tenendo conto di tutti  gli  elementi  informativi
utili di cui dispone. 
  5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni
di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato  dall'Italia
che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di
cui all'articolo 34, verificata secondo quanto stabilito all'articolo
35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta e'  soggetto,  salvo
che il  fatto  costituisca  reato,  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 
  6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni
di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato  dall'Italia
che, entro il 30 aprile  di  ogni  anno,  non  restituisce  quote  di
emissioni  nella  quantita'  di  cui  alla   comunicazione   prevista
all'articolo 34 o nella quantita' pari alla stima conservativa di cui
all' articolo 34, comma 3, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria,  per   ogni   quota   non   restituita   di   100   euro.
All'accertamento della violazione consegue, in ogni  caso,  l'obbligo
per il gestore di restituire quote di emissioni, non piu'  tardi  del
30  aprile  dell'anno  successivo,  nella  quantita'  di   cui   alla
comunicazione prevista all'articolo 34 o nella  quantita'  pari  alla
stima conservativa di cui all'articolo 34, comma 3. Il Comitato rende
pubblico  il  nome  del  gestore  che   ha   violato   l'obbligo   di
restituzione. 
  7. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni
di gas ad effetto serra  che  non  fornisce  l'informativa  ai  sensi
dell'articolo 16 e' soggetto, salvo che il fatto  costituisca  reato,
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da  1.000  euro  a  100.000
euro. La sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di
biossido di carbonio  equivalente  emessa  e  non  monitorata  o  per
ciascuna quota indebitamente  rilasciata,  nonche'  di  un  ammontare
corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento  sul  Registro
dell'Unione  di  una  quantita'  di  quote  di  emissione  pari  alle
emissioni rilasciate in atmosfera  e  non  monitorate  o  alle  quote
indebitamente rilasciate. 
  8.  Il  gestore  dell'impianto,  munito  di   autorizzazione   alle
emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la  comunicazione
ai sensi dell'articolo 24, comma 3, dell'articolo 25 e  dell'articolo
26 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro  aumentata  da
20 euro  a  100  euro  per  ogni  quota  di  emissione  indebitamente
rilasciata  a  seguito  della  mancata  ottemperanza  agli   obblighi
previsti dai citati articoli, nonche' di un ammontare  corrispondente
al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro  dell'Unione  di
una quantita' di quote di emissione  pari  alle  quote  indebitamente
rilasciate. 
  9. Nel caso in cui le informazioni fornite  dal  gestore  ai  sensi
dell'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino
false o non veritiere, il gestore dell'impianto  e'  soggetto,  salvo
che  il  fatto  costituisca  reato  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 50.000 euro aumentata di 100 euro  per  ogni
eventuale quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle
informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento  della
violazione  consegue  in  ogni  caso  l'obbligo  per  il  gestore  di
restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle  quote
di  emissioni   indebitamente   assegnate.   Tale   restituzione   e'
contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno  civile
successivo   alla   rilevazione   della   non    veridicita'    della
dichiarazione. 
  10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10,  verificate
ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,
risultino non congruenti, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo
che  il  fatto  costituisca  reato  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria di 100 euro per  ogni  quota  di  emissione  indebitamente
assegnata sulla  base  delle  informazioni  risultate  non  conformi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per
il  gestore  di  restituire  un  numero   di   quote   di   emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.  Tale
restituzione e' contestuale all'atto della restituzione  delle  quote
nell'anno civile successivo alla rilevazione  della  non  veridicita'
della dichiarazione. 
  11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica  per
informazioni risultate false o non  veritiere  o  non  congruenti  ai
sensi dei commi 9 e 10 e' soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 20 euro a 40 euro per  ogni  tonnellata  effettivamente
emessa  dall'impianto  in  eccesso  alle   emissioni   dichiarate   e
verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo  di
accreditamento  nazionale  applichera',  nel  rispetto   dei   propri
regolamenti e delle linee guida internazionali  pertinenti,  adeguate
sanzioni, inclusa,  nei  casi  di  particolare  gravita',  la  revoca
dell'accreditamento. 
  12. Le sanzioni di cui  al  presente  articolo  sono  irrogate  dal
Comitato ed al procedimento si applicano per quanto  compatibili  con
il presente decreto le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  13. La sanzione per le emissioni in  eccesso  rispetto  alle  quote
assegnate  a  partire  dal  1°  gennaio  2013  e'  adeguata  in  base
all'indice europeo dei prezzi al consumo. 
 
          Note all'art. 36: 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O.