Art. 37 
 
   Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attivita' e gas 
 
  1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta
di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad  attivita'
ed a gas a effetto serra che  non  figurano  all'allegato  I,  tenuto
conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le  ripercussioni
sul mercato interno, la  potenziale  distorsione  della  concorrenza,
l'integrita' ambientale del sistema comunitario e l'affidabilita' del
sistema  di  monitoraggio  e  di  comunicazione   previsto,   purche'
l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto  serra  sia  approvata
dalla Commissione europea, secondo la procedura di  cui  all'articolo
24 della direttiva 2009/29/CE. 
  2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea  l'adozione
di un  regolamento  sul  monitoraggio  e  sulla  comunicazione  delle
emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra  che
non sono  elencati  come  combinazione  all'allegato  I,  qualora  il
monitoraggio  e  la  comunicazione  possono  essere  realizzati   con
sufficiente accuratezza. 
 
          Note all'art. 37: 
              Per la direttiva 2009/29/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.