Art. 38 
 
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione
                        di misure equivalenti 
 
  1. A richiesta dell'interessato  il  Comitato  puo'  escludere  dal
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE: 
  a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009,  2010  hanno
comunicato  al  Comitato  di  cui  all'articolo  3-bis  del   decreto
legislativo n. 216 del  2006,  emissioni  verificate  a  norma  della
delibera n. 24 del 2010 dello  stesso  Comitato  inferiori  a  25.000
tonnellate di CO2 equivalente; 
  b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attivita'  di  combustione
di  carburanti  in  impianti  di  potenza  termica  nominale   totale
superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno  una  potenza  termica
nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa; 
  c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. 
  2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno  degli  anni
del periodo 2013 - 2020 emette piu' di 25.000  tCO2eq.,  rientra  nel
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad
effetto serra di cui  alla  direttiva  2003/87/CEE  non  puo'  essere
oggetto di ulteriore esclusione. La  verifica  e'  fatta  sulla  base
della comunicazione annuale  delle  emissioni  di  cui  al  comma  6,
lettera a). 
  3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma  1,  in  ciascuno  degli
anni del periodo 2013-2020, possono emettere a  titolo  gratuito  una
quantita' di emissione determinata: 
  a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento  e
sui livelli di attivita' storica di  cui  all'articolo  10-bis  della
direttiva  2003/87/CE  e  di  cui  alla  decisione  2011/278/UE,   ad
esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale
di cui all'articolo  10-bis,  paragrafo  5,  della  stessa  direttiva
2003/87/CE, in conformita' a quanto stabilito all'allegato VI; 
  b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare
annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantita' di  emissioni
che l'impianto puo' emettere a titolo gratuito non sia  superiore  al
-21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno
2005 verificate da  un  verificatore  indipendente,  ai  sensi  della
delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis  del  decreto
legislativo n. 216 del 2006. 
  4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma  1  emette
una quantita' di emissioni superiore a quella  determinata  ai  sensi
della metodologia indicata nella richiesta  di  cui  al  comma  5  ed
approvata dalla  Commissione  europea,  per  ciascuna  tonnellata  di
emissioni  eccedenti,   il   gestore   dell'impianto   in   questione
corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo  all'anno
precedente determinato dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui  mercati
europei, in conformita' a quanto stabilito all'allegato VII,  oppure,
a sua scelta, restituisce una corrispondente quantita'  di  quote  di
emissione valide per il  periodo  di  riferimento  in  questione.  Il
pagamento o la restituzione delle  quote  EUA  per  le  emissioni  in
eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto  escluso
ai sensi del comma 1 emette una quantita' di  emissioni  inferiore  a
quella  determinata  ai  sensi  della  metodologia   indicata   nella
richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla  Commissione  europea,
la  differenza  resta  nella  disponibilita'  del  gestore  al   fine
dell'emissione a titolo gratuito. 
  5. Il gestore dell'impianto che rispetta  i  requisiti  di  cui  al
comma  1  si  avvale  della  possibilita'  di  esclusione  attraverso
richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.  216.
Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma
3, quella scelta per la determinazione della quantita'  di  emissione
che puo' essere emessa a  titolo  gratuito  in  ciascuno  degli  anni
2013-2020. 
  6. Per il gestore  dell'impianto  escluso  ai  sensi  del  comma  1
permane l'obbligo di: 
  a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun  anno  civile
dall'impianto che gestisce e comunicare  tali  emissioni  debitamente
verificate al Comitato; 
  b)  comunicare  al   citato   Comitato   le   eventuali   modifiche
dell'identita' del gestore; 
  c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura
o al funzionamento dell'impianto; 
  d)  comunicare  al  citato  Comitato  ampliamenti  o  riduzioni  di
capacita' superiori al 20 per cento  della  capacita'  produttiva  al
fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della  quantita'
di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito  di  cui  al
comma 3. 
  7.  Al  fine  dell'attuazione  del  comma  6,  il  Comitato   emana
disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi: 
  a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione
della quantita' di emissione  che  possono  essere  emesse  a  titolo
gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui  la  modifica
ha avuto luogo; 
  b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al
comma 6, lettera  a),  sono  applicati  i  principi  contenuti  nelle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni; 
  c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a),  puo'  essere
svolta da un verificatore accreditato con attivita' "fuori sito"; 
  d) nel caso in cui l'impianto escluso  ai  sensi  del  comma  1  e'
caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il
2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la  verifica  annuale  di  cui  al
comma 6, lettera a), puo' essere effettuata dal Comitato; 
  e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per  cento  degli
impianti esclusi ai sensi del comma 1  e'  soggetto  a  verifica  "in
sito" da parte di un verificatore accreditato; 
  f) l'impianto escluso ai sensi  del  comma  1  puo'  richiedere  la
cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla  osta
della Commissione europea; 
  g) e' facolta' del Comitato istituire un  registro  degli  impianti
esclusi a norma del presente articolo. 
  8. Ai fini dell'invio alla Commissione  europea  dell'elenco  degli
impianti di cui all'articolo 21, comma  2,  l'elenco  degli  impianti
esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo n.  216  del  2006  emanata  ai  sensi  della
delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui
al comma 1. 
 
          Note all'art. 38: 
              Per testo  dell'articolo  3  bis  del  ciatato  decreto
          legislativo  n.  216  del  2006,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 3. 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle  note  alle
          premesse.