Art. 38 Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti 1. A richiesta dell'interessato il Comitato puo' escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE: a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente; b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attivita' di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa; c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. 2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 - 2020 emette piu' di 25.000 tCO2eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non puo' essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica e' fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a). 3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantita' di emissione determinata: a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attivita' storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformita' a quanto stabilito all'allegato VI; b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantita' di emissioni che l'impianto puo' emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006. 4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantita' di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformita' a quanto stabilito all'allegato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantita' di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantita' di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilita' del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito. 5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilita' di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantita' di emissione che puo' essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020. 6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di: a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato; b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identita' del gestore; c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto; d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacita' superiori al 20 per cento della capacita' produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantita' di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3. 7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi: a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione della quantita' di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo; b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni; c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), puo' essere svolta da un verificatore accreditato con attivita' "fuori sito"; d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 e' caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), puo' essere effettuata dal Comitato; e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 e' soggetto a verifica "in sito" da parte di un verificatore accreditato; f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 puo' richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea; g) e' facolta' del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo. 8. Ai fini dell'invio alla Commissione europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.
Note all'art. 38: Per testo dell'articolo 3 bis del ciatato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'articolo 3. Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.